Il sindacato sull’attività della P.A. che il G.A. esercita in sede di giurisdizione generale di legittimità ha avuto, negli ultimi anni, un particolare sviluppo per quanto attiene il controllo sulla discrezionalità tecnica.
La discrezionalità tecnica concerne le scelte effettuate dall’amministrazione attraverso l’applicazione di regole tecniche e scientifiche.
In passato, la discrezionalità tecnica era considerata una sottospecie della discrezionalità amministrativa nel senso che al pari di questa riguardava quella parte dell’attività amministrativa non governata da regole giuridiche e, come tale, insindacabile.
Successivamente, sulla base del medesimo ragionamento seguito in relazione alla discrezionalità amministrativa, si è ritenuto che queste valutazioni discrezionali fossero sindacabili dal giudice soltanto in base alla logicità del procedimento seguito e perciò con una valutazione di tipo estrinseco.
Si riteneva che, in questi casi, il sindacato potesse essere soltanto un sindacato debole: il giudice avrebbe, quindi, potuto valutare la logicità o meno del procedimento seguito ma non avrebbe potuto sostituire alla scelta adottata una propria autonoma conclusione sulla base dei dati di fatto.
Tali orientamenti, tuttavia, si sono rivelati particolarmente articolati laddove si trattava di valutare l’operato di una autorità indipendente, dal momento che queste autorità, pur essendo amministrative e pertanto soggette al controllo del G.A., sono state istituite dal legislatore in considerazione della peculiarità del settore nel quale incidono e in modo che sia garantita una specifica capacità di valutazione tecnica.
Ciò comportava che il G.A., in sede di controllo dell’attività, incontrasse delle serie difficoltà, essendo egli abilitato ad intervenire esclusivamente sulla base di parametri giuridici.
Per superare l’ostacolo, oggi il G.A. ha ritenuto che il suo sindacato possa considerarsi intrinseco ossia non limitato solo alla verifica della logicità formale del ragionamento seguito e della correttezza della motivazione, bensì può ripercorrere tutte le valutazioni compiute dall’amministrazione, anche se si tratta di una autorità indipendente, giungendo quindi ad effettuare un sindacato penetrante.