Ai sensi dell’art. 32 cpa, è sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale e ciò può dar luogo al
- Ricorso collettivo: ove i ricorrenti siano più d’uno (cumulo soggettivo), ed agiscano insieme proponendo un unico ricorso, impugnando pertanto lo stesso provvedimento, per motivi almeno in parte comuni.
Esso può riguardare i giudizi di accertamento, di condanna e di impugnazione. In quest’ultimo caso i ricorrenti possono impugnare il medesimo atto, si pensi all’impugnazione di un permesso di costruire proposto dai proprietari di fondi limitrofi a quello interessato da tale provvedimento, ovvero un atto plurimo, oppure ancora più atti distinti ma connessi.
Occorre comunque l’identità totale o parziale di petitum e causa petendi, nonché, secondo la giurisprudenza, l’identità dei motivi di impugnazione e l’interesse di cui i ricorrenti sono portatori o, comunque il nonno contrasto tra le rispettive posizioni.
Il ricorso proposto da più soggetti da luogo a una pluralità di azioni. A causa dell’antinomia di ciascuna, le vicende e le invalidità relative un ricorso, come ad es. rinuncia, irricevibilità, nullità della sottoscrizione, non producono effetti sulla situazione degli altri ricorrenti, così come le doglianze possono essere accolte anche soltanto per alcuni di essi.
- Ricorso cumulativo: realizza il cumulo oggettivo di azioni, in quanto vengono proposte più domande in uno stesso ricorso.
In particolare, il ricorrente può impugnare più atti, purché essi siano connessi in quanto aventi, ad es., identità di oggetto, siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale e nel ricorso siano censurati per motivi almeno in parte comuni, oppure quando sussistono elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi.
Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dalla disciplina sui riti abbreviati relative speciali controversie. Il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali e, se sussistono i presupposti, può disporre la conversione delle azioni.
Se non si sceglie di utilizzare lo strumento del cumulo, i ricorsi distinti potrebbero poi essere riuniti ai sensi dell’art 70 cpa.
È ipotizzabile anche una combinazione delle due ipotesi nel caso di più domande proposte, in uno stesso ricorso, da più soggetti (cumulo soggettivo + cumulo oggettivo).
Per remota tradizione giurisprudenziale, si escludeva la possibilità di un cumulo, tanto soggettivo che oggettivo; si riteneva, infatti, necessario che ciascun soggetto interessato proponesse ricorso nei confronti del singolo provvedimento lesivo.
In particolare per il ricorso cumulativo la regola rispondeva all’esigenza di evitare che l‘oggetto del giudizio si estendesse ad atti non collegati tra loro determinando così una alterazione e un rallentamento del giudizio.
Di recente, peraltro, l’orientamento della giurisprudenza è mutato, ritenendosi più corretto fare applicazione del principi desumibili dal codice di procedura civile, secondo il quale è ammissibile proporre più domande nei confronti dello stesso soggetto (cumulo oggettivo) o che più soggetti propongano più domande nei confronti dello stesso soggetto (cumulo soggettivo + cumulo oggettivo).
L’unico limite è che la proposizione della pluralità di domande da parte di una pluralità di ricorrenti non renda eccessivamente onerosa la difesa per la controparte.
Oggi, quindi, la giurisprudenza ammette pacificamente la possibilità:
- che, con un unico ricorso, più ricorrenti impugnino più provvedimenti, ma di identico oggetto e giustificati con le medesimi ragioni, adottati dalla stessa amministrazione (cumulo oggettivo + soggettivo). Certamente in questo caso la difesa dell’amministrazione non risulta più onerosa, anzi, risulta pienamente rispettosa del principio dell’economicità: con un unico ricorso, infatti, sono proposte più domande che diversamente dovrebbero essere formulate in una pluralità di ricorsi tutti assolutamente analoghi;
- Di impugnare anche atti diversi purché riferiti alla medesima situazione sostanziale e benché tra di essi non sia individuabile un rapporto di presupposizione. Ad es. sarà possibile impugnare un diniego di permesso di costruire e la successiva diffida a demolire quanto abusivamente realizzato.
Il Codice, all’art. 32, convalida quest’ultimo orientamento giurisprudenziale, rendendo anzi possibile la presentazione dello stesso giudizio di più domande, anche assoggettate a riti diversi. L’art. 31, infatti, stabilisce testualmente che è sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale.