Per meglio comprendere le conseguenze di un sistema di giurisdizionale duale, occorre mettere a confronto i due tipi di tutela sotto diversi punti di vista:

  • la posizione giuridica soggettiva tutelata:
    • la giurisdizione ordinaria tutelava i diritti soggettivi;
    • la giurisdizione amministrativa tutelava gli interessi legittimi;
    • la tutela richiedibile:
      • alla giurisdizione ordinaria poteva essere richiesta la tutela risarcitoria, ma non l’annullamento di un atto amministrativo o l’esecuzione dei propri giudicati;
      • alla giurisdizione amministrativa poteva essere richiesta la tutela costitutiva (annullamento di un atto) e l’imposizione all’amministrazione dell’ottemperanza ai giudicati. Alla sentenza del giudice amministrativo, oltre all’eliminazione dell’atto impugnato, erano riconosciuti anche effetti ulteriori:
        • l’effetto ripristinatorio, che implicava l’obbligo dell’amministrazione di fare tutto quanto necessario per ricostruire la situazione che ci sarebbe stata se l’atto annullato non fosse stato emanato;
        • l’effetto conformativo, che faceva riferimento ai motivi per i quali l’atto era stato annullato e alla conseguente preclusione per l’amministrazione di fare un nuovo atto che risultasse affetto dagli stessi vizi che erano stati riconosciuti esistenti in quello impugnato.

La realizzazione di tali effetti era assicurata dal giudizio di ottemperanza: qualora l’amministrazione mancasse di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla sentenza, infatti, il giudice si sostituiva all’amministrazione nel prendere i provvedimenti dovuti in conseguenza dei diversi effetti della sentenza.

  • la risarcibilitĂ  dei danni:
    • il giudice amministrativo non poteva pronunciare sentenze di condanna al risarcimento del danno, motivo per cui si riteneva che i danni conseguenti alla lesione di interessi legittimi non fossero risarcibili;
    • il giudice ordinario, pur potendo pronunciare sentenza di condanna, non aveva giurisdizione sugli interessi legittimi.

In definitiva, quindi, nessuno dei due giudici disponeva del potere di decidere sulle domande di risarcimento di tali danni. L’adozione della teoria dell’affievolimento, tuttavia, consentiva di aggirare gli ostacoli posti da questo assetto: era infatti stato previsto che si richiedesse prima l’annullamento di un atto illegittimo (giudice amministrativo), con conseguente venir meno degli effetti di affievolimento del diritto soggetto, e poi il risarcimento del danno (giudice ordinario);

  • i termini previsti:
    • di decadenza (sessanta giorni) per il ricorso al giudice amministrativo;
    • di prescrizione del diritto tutelato per il ricorso al giudice ordinario;
    • i poteri istruttori, relativi ai mezzi di prova che possono essere utilizzati per arrivare a conoscere l’effettiva situazione di fatto alla base della controversia:
      • il giudice amministrativo non poteva avvalersi di testimoni o di consulenti tecnici, ma doveva limitarsi a richiedere all’amministrazione interessata nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare all’amministrazione medesima nuove verificazioni ;
      • il giudice ordinario poteva avvalersi sia di testimoni sia di consulenti tecnici;
      • la tutela cautelare, diretta a prevenire che chi si rivolge legittimamente al giudice non riesca, a causa della durata del processo, ad evitare il pregiudizio dal quale intendeva difendersi:
        • il giudice ordinario poteva prendere i provvedimenti (provvisori) di urgenza ritenuti piĂą idonei in relazione alle circostanze;
        • il giudice amministrativo disponeva unicamente del potere di sospendere gli effetti giuridici del provvedimenti impugnato, potere questo che era evidentemente inefficace quando l’amministrazione rifiutava un atto che avrebbe dovuto soddisfare un interesse pretensivo.

 Giurisdizione esclusiva

In eccezione ai criteri appena illustrati, al giudice amministrativo era stata attribuita la giurisdizione esclusiva di alcune materie (es. pubblico impiego), ossia era stato disposto che la sua giurisdizione, in certi campi, comprendesse anche le controversie relative ai diritti soggettivi. Occorre tuttavia sottolineare che tali diritti soggettivi, ricadendo nella giurisdizione amministrativa, ricevevano lo stesso tipo di tutela riservata agli interessi legittimi: i c.d. diritti patrimoniali consequenziali (risarcimento dei danni), in particolare, restavano di esclusiva competenza del giudice ordinario

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