La tecnica finisce per orientare e condizionare le forme stesse della produzione giuridica, come fenomeno di alterazione del sistema. Se la tecnica permea l’azione quotidiana degli apparati politico amministrativi, non ha più senso distinguere tra discrezionalità pura e discrezionalità tecnica, poiché la discrezionalità è ormai fondamentalmente fusa con la tecnica. Inscindibilmente implicati con la tecnica sembrano essere anche gli emergenti (non solo a livello italiano) diritti amministrativi “speciali”: il diritto dell’ambiente, il diritto sanitario, il diritto urbanistico, la contabilità degli enti pubblici eccetera. Siffatti diritti speciali sanno anticipare problemi e soluzioni adattandoli prima a fattispecie concrete e particolari, per restituirli successivamente alla disciplina generale. In tal caso è emblematico l’istituto della concessione edilizia rispetto al diritto dell’ambiente e allo sviluppo urbanistico, nonché il ruolo giocato dal principio di precauzione (art. 174 trattato CE) che comporta una preventiva analisi costi-benefici, basata sugli elementi di valutazione, gestione e comunicazione del rischio.

Un ultimo esempio dell’ingresso massiccio della tecnica nel diritto è dato dall’introduzione di strumenti e modelli di soft law, come ad esempio l’insieme di normative tecniche destinate alle imprese, nonché la disciplina comunitaria in materia di marchi di qualità ecologica e di Ecoaudit. Il carattere soft di tali previsioni risiede nel fatto che il procedimento è a carattere volontario, dunque è nella piena disponibilità delle imprese interessate decidere se assoggettarsi a siffatti procedimenti o meno.

Rilievi conclusivi. Ancora a proposito di ragionevolezza e proporzionalità. La mitezza del diritto come perdurante costante sistemica degli ordinamenti giuridici nell’era della globalizzazione?

Qual è oggi il ruolo degli apparati politico amministrativi al tempo della globalizzazione dell’economia? Sarà ancora possibile parlare di un diritto amministrativo significativamente retto da principi di “specialità” rispetto al diritto comune? Per quanto riguarda il secondo punto, ancora oggi proporzionalità e ragionevolezza appaiono come la cartina di tornasole che misura, secondo criteri di adeguatezza e necessità, il corretto esercizio del potere discrezionale da parte degli apparati politico amministrativi, anche e soprattutto nell’era della globalizzazione . Quanto al ruolo odierno degli apparati politico amministrativi, a tale quesito non sembra possibile fornire risposte esaustive, ma il dato di maggior certezza che è possibile registrare è l’accentuata funzione di Governance svolta dagli apparati politico amministrativi sugli scenari nazionali, europei ed internazionali. E la spia di questo fenomeno è data dall’organizzazione degli apparati secondo sistemi a network, dalla crescita esponenziale del ruolo giocato dalle amministrazioni tecniche e neutrali, dalla tensione alla massima semplificazione delle procedure e dei procedimenti amministrativi. Il rovescio della medaglia di questa situazione è rappresentato sicuramente da un deficit democratico, da una crisi della legge, da una dequotazione dell’indirizzo politico puro (Government) e dalla imponente amministrativizzazione del sistema.

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