Il legame tra politica e amministrazione sussiste nell’ambito della cd. amministrazione attiva, che indica il complesso delle attivitĂ  tese alla cura concreta degli interessi della collettivitĂ  ed è con questa azione che si perseguono i fini che la politica ha fissato.

Accanto ai compiti di amministrazione attiva, vi sono altri aspetti dell’agire amministrativo che non hanno ad oggetto la cura diretta degli interessi mediante azioni concrete, quanto una serie di attivitĂ  di supporto al fine di garantirne lo svolgimento conformemente alle leggi. Si tratta delle funzioni consultive e di controllo affidate, in via

di principio, ad organi estranei al potere politico ed operanti in posizione di terzietĂ , in quanto tali, dunque, indipendenti.

Tali organi sono soggetti solo alla legge, ma svincolati da qualsiasi influenza del potere politico ed operanti in specifici settori dell’amministrazione attiva che necessitano di una gestione non solo imparziale ma, prima di tutto, indipendente dalla sfera politica.

Essi sono chiamati a vigilare sul rispetto di determinate norme di trasparenza e corretta gestione da parte di una serie di  soggetti  sociali (banche,  assicurazioni,  operatori del mercato  finanziario), nonché  a garantire,  attraverso l’esercizio di poteri repressivi e sanzionatori, una serie di diritti della persona e correla di concorrenza tra imprese.

In tutti questi campi dell’amministrazione e in tutti quelli stabiliti dalle leggi di settore, l’AutoritĂ  indipendente opera in posizione di terzietĂ , al di fuori dell’influenza del potere politico, con una sostanziale irresponsabilitĂ  di detti organi davanti al Parlamento, il che rappresenta una evidente eccezione al modello dello Stato parlamentare.

In questi settori, il principio dell’ imparzialitĂ  e della separazione dell’amministrazione dalla politica tocca livelli massimi, al punto che l’amministrazione viene ad assumere alcuni caratteri propri della giurisdizione.

Amministrazioni indipendenti

Come si accennava in precedenza, nell’ambito dell’organizzazione statale sono state costituite alcune pubbliche Amministrazioni, caratterizzate da una completa indipendenza dall’autoritĂ  politica e sottoposte ad un regime giuridico particolare.  Si tratta delle cd. Amministrazioni indipendenti, costituite dalla legge per governare determinati settori dell’amministrazione sostanziale,  secondo moduli organizzativi e funzionali  svincolati da qualsiasi relazione con l’organizzazione ministeriale.

Le amministrazioni indipendenti sono entrate a far parte del nostro ordinamento fin dagli anni ’90, anche se giĂ  prima vi erano Amministrazioni dotate di particolare indipendenza, di recente ulteriormente rafforzata (Banca d’Italia, CONSOB – Commissione nazionale per le societĂ  e la borsa; ISVAP – istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private).

Queste organizzazioni presentano alcuni tratti organizzativi comuni, in cui si concretizza la specifica caratteristica della “indipendenza da qualsiasi ingerenza dell’autoritĂ  di governo”, e che possiamo raggruppare in due grandi categorie:

– autonomia organizzativa intesa come capacitĂ  di determinare la propria organizzazione con il solo vincolo del rispetto della legge, ma senza alcuna soggezione al potere regolamentare e direttivo dell’autoritĂ  di governo; ma anche come capacitĂ  di determinare la propria azione nell’esercizio dei poteri attribuiti dalla legge, anche se necessario, attraverso la produzione di atti di normazione secondaria;

– indipendenza intesa come caratteristica dei titolari degli uffici dell’organizzazione, a garanzia dell’effettivo funzionamento delle capacitĂ  precedentemente evidenziate e della effettiva indipendenza dell’organizzazione.

Queste organizzazioni si caratterizzano, dunque, per l’esclusiva soggezione alla legge e non al potere regolamentare e direttivo del Governo.

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