Le attività di cui sopra, sebbene siano conformate come servizi di pubblica utilità, possono ancora considerarsi attività private perché gli imprenditori restano liberi quanto meno di cessare la loro attività quando lo desiderino. Questa inevitabile libertà imprenditoriale, tuttavia, comporta necessariamente che non si possa essere giuridicamente certi della soddisfazione degli interessi pubblici.

Per far fronte a rischi del genere, quindi, i pubblici poteri devono prendere le misure organizzative necessarie ad assicurare che il servizio sia concretamente prestato. In particolare, si possono indicare due modalità per giungere a tale obiettivo:

  • operare perché vi siano almeno alcune imprese private obbligate a gestire il servizio. Dato che il rispetto del principio della libertà di iniziativa economica esclude che un simile obbligo possa essere imposto con atti autoritativi, risulta necessario il consenso delle imprese (sistema contrattuale);
  • utilizzare un’impresa pubblica costituita proprio per questo scopo. Tale soluzione, ammessa dal diritto comunitario, è stata fortemente contrastata dalla giurisprudenza, la quale, infatti, ha disposto che deve trattarsi di un’entità soggetta ad un controllo dell’amministrazione analogo a quello che essa esercita sui proprio servizi . Qualora tale condizione manchi, non è possibile affidare lo svolgimento del servizio a una tale imprese se non seguendo procedure concorsuali.

Dal principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 co. 4 Cost. pare doversi desumere che il ricorso a questa seconda forma di gestione sia ammissibile soltanto nell’ipotesi di assenza di imprese private disponibili ad assumersi l’obbligo di svolgere l’attività.

 In entrambi i casi, comunque, si è in presenza di un’attività complessivamente retta da un regime giuridico diverso da quello che concerne i servizi di pubblica utilità: la locuzione servizio pubblico, infatti, sottolinea:

  • che si tratta di servizi che soddisfano un interesse pubblico;
  • che sono i pubblici poteri che si assumono un ruolo organizzativo per assicurare la fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

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