L’oggetto del processo in generale
Il processo nasce come giudizio di impugnazione di atti amministrativi.
Risponde ad un tipo di tutela reattiva, che presuppone che l’amministrazione abbia posto in essere altro comportamenti e colui che si rivolge al giudice ritiene lesivi delle sue situazioni giuridiche soggettive. Essendo giudizio di impugnazione, il processo amministrativo o di solito essere instaurato solo dopo che un provvedimento sia stato adottato: quest’ultimo riveste dunque il ruolo il presupposto processuale, di oggetto della cognizione del giudice e di oggetto della decisione. Non si può non dire dunque che l’atto sia l’oggetto del processo, anche se la stessa nozione di oggetto del processo è assai controversa. Oggetto del processo è l’operazione logica del giudizio, oggetto del giudizio è lĂ controversia, oggetto della controversia e uno piĂą questioni di diritto sostanziale. Tale situazione sostanziale la questione dedotta in giudizio, su cui il giudice deve pronunciarsi. La materia del contendere può assumere dimensioni assai vaste dovendo articolarsi in questioni pregiudiziali di rito, questioni preliminari di merito e questione principale di merito.
L’oggetto del processo amministrativo
Oggetto è l’atto (perchĂ© presupposto dello stesso processo) o la questione che concerne la sua legittimitĂ ? La dottrina propende piĂą per la prima soluzione, ma poi non si spiegherebbe il contenuto conformativo della sentenza, che traccia la via che la PA deve seguire per adottare gli altri provvedimenti necessari a colmare la lacuna giurisdizionale. Questo si spiega solo se l’oggetto si espande fino a comprendere le questioni attenenti la tutela delle situazioni giuridiche soggettive.
Oggetto sono questioni attinenti la tutela quando si tratta non piĂą di processo su atti, ma su comportamenti (es. silenzio, accesso).
Oggetto è quindi il rapporto amministrativo, ossia la legittimitĂ degli atti che costituiscono l’esercizio del potere amministrativo, in funzione della tutela dell’interesse dei privati.
Profili strutturali
Caratteri principali sono la concentrazione, l’oralitĂ e la pubblicitĂ . Manca la fase istruttoria. Si passa dalla fase introduttiva alla decisione, in una sola udienza di discussione orale. Oltre al rito ordinario:
a)Â Rito immediato:
Il giudizio è definito nel merito in sede di decisione della domanda cautelare, se la materia del contendere è di facile soluzione
b)Â Rito abbreviato:
Riduzione della metĂ di tutti i termini tranne che per la proposizione della domanda e dell’appello, previsti necessariamente in alcuni casi
c)Â Rito accelerato:
Nei casi in cui si applica il rito abbreviato, vi può far ricorso il giudice se vi è illegittimitĂ dell’atto impugnato o la sussistenza di pregiudizio grave e irreparabile.
Comunque in tutti i casi vi è cognizione piena, e si tratta di riti ordinari.
Riti speciali infatti sono: quello avverso il silenzio, quello per l’accesso e il processo elettorale.
Spunti di riflessione
Il processo amministrativo, concepito originariamente come processo di impugnazione di atti e di verifica del modo di esercizio del potere, non ha mai perso tale carattere; tuttavia nel tempo si è adattato alle esigenze di effettiva tutela delle situazioni giuridiche soggettive. Infatti il processo di impugnazione non può assicurare nessuna tutela quando non esista alcun atto, come ad esempio nel caso del silenzio. Con l’avvento della giurisdizione esclusiva il processo di impugnazione è risultato troppo stretto per assicurare da solo piena tutela dei diritti soggettivi. Non ha però avuto modifiche profonde sostanziali, ritenendo il legislatore di elaborare diversi modelli processuali. Solo dal 2000 si può ritenere che sia iniziata una diversa fase evolutiva, ma ben lontano ancora da maturazione.