Il processo è quel tipo di manifestazione sensibile di una funzione al quale partecipano con l’esercizio di propri poteri, più soggetti.

In primo luogo nel nostro ordinamento, l’attivazione della funzione giurisdizionale spetta a chi ritenga di avere una pretesa al suo esercizio. Così nel processo penale l’iniziativa spetta al PM mentre nel processo civile e il quello amministrativo spetta al soggetto o parte che si ritenga lesa da un comportamento o da un atto giuridico.

È la parte che da origine all’esercizio della funzione nel senso che l’autorità giurisdizionale non potrebbe rifiutarsi di giudicare.

Si è in presenza di un processo quando all’esercizio della funzione partecipano tutti coloro che saranno coinvolti dal provvedimento finale.

Si tratta di un istituto di grande civiltà: esso consente di riconoscere la autonomia e la libertà di ciascuna parte nella tutela delle sue posizione giuridiche.

La paritarietà e il principio di libertà attiva hanno portato all’introduzione di un sistema procedimentale che si avvicina a quello del processo giurisdizionale.

Pur restando fermo il principio, che la tutela dell’interesse pubblico spetta all’amministrazione e che ad essa quindi compete la responsabilità principale dell’esercizio della funzione, anche il nostro ordinamento, seguendo esempi di altri ordinamenti stranieri, ha introdotto la possibilità per il cittadino di cooperare nell’esercizio della funzione tutte le volte che il provvedimento finale possa avere una diretta incidenza sulle sue posizioni giuridiche. E ciò sia dando inizio all’esercizio della funzione mediante una propria istanza, sia che il procedimento venga iniziato d’ufficio.

Nel primo caso è del tutto evidente che l’istanza costituisce un caso analogo a quello dell’esercizio dell’azione tipico del processo giurisdizionale ed esso comporta che il cittadino istante abbia diritto di essere presente nello svolgimento dell’esercizio della funzione.

 L’innovazione maggiore è data dal fatto che anche quando il procedimento abbia ad iniziare d’ufficio, esso debba essere comunicato all’interessato il quale ha il diritto di partecipazione alla funzione.

Si deve dire che il procedimento amministrativo è un procedimento plurisoggettivo, avvicinandosi così al processo giurisdizionale.

È inevitabile che l’amministrazione sia al tempo stesso parte e domina del procedimento dal momento che l’oggetto della funzione non è mai la soddisfazione esclusiva degli interessi dei soggetti coinvolti ma sempre e unicamente quella dell’interesse pubblici di cui l’amministrazione è responsabile.

Questo dipende dal fatto che la funzione amministrativa è diversa dalla funzione giurisdizionale e mentre nella funzione giudiziaria il giudice è neutro e tutore esclusivo di un interesse oggettivo quale è quello protetto dalla normazione di santificazione del predetto, nella funzione amministrativa l’amministrazione è tutrice di un interesse soggettivo anche se nei limiti e con i presupposti con cui ad essa è concesso di agire.

 Conclusione: bisogna riconoscere che esiste la differenza tra procedimento e processo ma come il procedimento può essere semplice o complesso, così anche il processo può dividersi in due aspetti a seconda che esso sia forma sensibile di una funzione giurisdizionale o di una funzione amministrativa.

Proprio perché il processo è forma sensibile della funzione, la diversità dei tipi di funzione rispettivamente giurisdizionale o amministrativa, comporta differenziazioni nei rispettivi tipi processuali. In quello giurisdizionale il giudice non è parte ma applica la legge secondo una interpretazione oggettiva della norma stessa e dei fatti sottoposti alla sua decisione; nella funzione amministrativa spetta all’amministratore di perseguire l’interesse pubblico componendolo con l’interesse privato dei destinatati dei suoi atti.

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