La Comunità europea, diversamente da qualsiasi ordinamento statale, non ha una competenza indefinita, essendo sottoposta a due principi principali:

  • il principio di attribuzione, secondo il quale agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal Trattato
  • il principio di sussidiarietà verticale, secondo il quale interviene nei settori che non sono di sua esclusiva competenza soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possano quindi essere meglio realizzati a livello comunitario .

 A parte l’ancora incerta portata pratica di questo secondo principio, l’area definita dalle materie attribuite alle competenze degli apparati comunitari enumerate nei Trattati è estremamente ampia (es. commercio, industria, agricoltura, politiche sociali). L’ambito delle materie di competenza, tuttavia, risulta ulteriormente esteso:

  • dal ricorso della giurisprudenza al principio dei poteri impliciti, secondo il quale, oltre alle competenze esplicitamente conferite, alla Comunità deve ritenersi che spettino anche le competenze strumentali all’esercizio delle prime.

dal ricorso alle competenze che vengono auto-attribuite dalla Comunità al Consiglio quando un’azione risulti necessaria per raggiungere uno degli scopi della Comunità, senza che il Trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti

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