Si parla oggi di una sovranità territoriale degli stati moderni per indicare che lo stato moderno raggiunge i suoi fini esplicando una sovranità che è determinata nella sua ampiezza di estrinsecazione dal dominio su un territorio.
In realtà la considerazione del territorio come elemento costitutivo di ogni soggetto sovrano deriva da un fenomeno storico di grande importante quando esso veniva in evidenza come appartenenza propria del sovrano, tanto che le guerre di espansione territoriale si giustificavano soprattutto come ampliamento delle aree da cui le monarchie traevano i propri benefici.
La prima considerazione da fare è che la mancanza di un elemento territoriali per individuare una condizione di sovranità non impedisce che essa sia tale: è sufficiente che il limite dell’esercizio della sovranità sia determinato da un elemento qualificatore del popolo cui detta sovranità di applica e da cui essa trae il suo presupposto.
Il dato territoriale quale elemento costitutivo dei moderno stati sovrani emerge come elemento qualificativo del popolo nel senso che il popolo di ognuno di essi è quello che in qualche modo viene identificato in un collegamento spaziale.
Negli stati dell’Europa continentale il territorio, perduta la qualifica di oggetto di dominio, divenne elemento individuatore di ogni nazione e cioè di ogni cittadino che iure soli o iure sangugnis potesse essere ricondotto nella sua derivazione ad un momento nazionale.
Ma proprio il concetto di stato nazionale dimostra come in territorio di per sé non possa essere concepito come elemento costitutivo dello stato ma soltanto come elemento determinativo di un popolo concepito come nazione. Con la conseguenza che non vi è uno stato né una persona giuridica di qualunque livello che possa considerarsi come costituita da un territorio, ma ognuna è sempre costituita da un popolo identificato su base spaziale, dal territorio.
Mentre l’estinzione di un popolo comporta l’estinzione dello stato cui esso appartiene e che lo fonda, la perdita del territorio non comporta anche l’estinzione dello stato purchè vi sia un popolo.
CONCLUSIONE à benché continui a parlare di sovranità territoriale, di persona giuridica territoriale l’espressione va detta del tutto impropria e dovrebbe essere sostituita dall’espressione persona giuridica corporativa o persona giuridica associativa o comunitaria.
La considerazione del territorio come elemento costitutivo dello stato non solo è derivata dalla posizione che ad esso era e doveva essere propria nello stato assoluto ma ha anche comportato altresì che venisse trascurata la funzione che ha l’ordinamento in ogni stato contemporaneo.
Nell’epoca dello stato assoluto il territorio indicava il limite dell’esercizio spaziale dell’autorità sovrana, ma al suo interno coesistevano diversi ordinamenti giuridici cui si stava tentando di dare un assetto uniforme.
Il quel periodo, l’ordinamento giuridico non poteva essere considerato l’elemento unificante del popolo e si introdusse allora l’elemento territoriale.
Oggi però si può dire che l’elemento costitutivo dello stato è in assoluto il suo ordinamento.
È l’ordinamento giuridico e non il territorio quello che costituisce l’elemento essenziale e qualificatore di ogni stato e in questo senso va letto l’art. 5 della costituzione che definisce la repubblica “una e indivisibile” dove l’espressione “Repubblica” indica l’ordinamento repubblicano complessivo.
Cade, qui, rilevare il significato più proprio dell’art. 11 secondo cui “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” accettando “le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni”.
Da queste disposizioni emerge la rilevanza del popolo e la funzione della pace nonché la funzione dell’ordinamento per la sua promozione.