Dobbiamo esaminare nel rapporto giuridico le relazioni tra le posizioni giuridiche secondo il tipo di comportamento che ne è oggetto.
Abbiamo già definito la posizione giuridica del diritto soggettivo come l’atteggiamento di chi può assumere un proprio comportamento rispetto ad un altro o a ogni altro soggetto, e la posizione reciproca, ossia quella di chi è tenuto ad un certo comportamento nei confronti di un altro o di ogni altro soggetto come posizione di obbligo.
Diversamente si atteggiano il diritto e l’obbligo a seconda che essi intercorrano tra due soggetti determinati o tra soggetti uno soltanto dei quali sia determinato.
Nel primo caso, diritto e obbligo sono strettamente connessi in una relazione attuale cioè intercorrente tra due soggetti determinati cosicché quando l’uno dei soggetti si trovi in posizione di diritto, l’altro si trova in posizione di obbligo rispetto a quel diritto.
Tipico è il credito dove al diritto di un soggetto, creditore, di ricevere alcunché da un altro soggetto, debitore, corrisponde esattamente l’obbligo di dare quelll’alcunchè da parte del debitore al creditore.
Questi diritti e obblighi definiti tra due soggetti si chiamano diritti e obblighi relativi.
Nel diritto relativo la possibilità del proprio comportamento si concreta in una pretesa verso l’obbligato, mentre correlativamente, nell’obbligo la necessità del comportamento di concreta in un debito verso l’avente diritto.
Pretesa e debito sono dunque il contenuto del diritto e dell’obbligo in un rapporto giuridico relativo. Essi non sono perciò posizioni giuridiche ma soltanto i comportamenti minimi tipici di quelle posizioni. I quali possono però essere diversamente sviluppati sia atteggiando diversamente la quantità di pretese e di debiti sia diversamente intrecciandoli tra loro.
Così per esemplificare quest’ultima ipotesi, la pretesa di ricevere può essere anche debito di ricevere e correlativamente il debito di dare può essere pretesa di dare.
In questi casi non si può parlare a rigore di una trasformazione del diritto in obbligo di ricevere e dell’obbligo in diritto di dare ma solo di una composizione dei contenuti di quelle posizioni giuridiche.
Quando invece diritto e obbligo non sono connessi in una relazione attuale ma potenziale, e ciò avviene in quanto sia individuato attualmente solo il soggetto di una di queste posizioni giuridiche, essi si chiamano diritto ed obbligo assoluto.
Nel diritto assoluto la possibilità del proprio comportamento non è connessa con un comportamento altrui non è cioè pretesa del comportamento di un soggetto ma attesa del comportamento di ogni soggetto.
Tipico diritto assoluto è il diritto alla persona al nome, il diritto di proprietà. Tipici obblighi assoluti sono quelli imposti dal diritto penale (non uccidere) e nel diritto amministrativo, l’obbligo dell’amministrazione di utilizzare beni demaniali.
Questi obblighi sono chiamati anche doveri: doveri soggettivi.