Definendo funzioni finali (funzioni di regolazione e di prestazione) quelle attività il cui obiettivo corrisponde in modo diretto ai fini stessi delle amministrazioni pubbliche, si possono ritenere strumentali le attività il cui obiettivo diretto è invece quello di rendere possibile le attività finali, o anche soltanto altre attività strumentali. Esse, quindi, rappresentano attività per le quali il principio della funzionalizzazione alle finalità pubbliche è soltanto indiretto.
Si possono ricondurre alle funzioni strumentali le attività consistenti nella provvista (acquisizione della disponibilità ) e nell’utilizzazione (gestione):
- del personale;
- dei mezzi materiali mediante i quali le attivitĂ finali possono essere concretamente svolte. Tali mezzi possono essere classificati in due categorie:
a)Â beni e servizi;
b)Â denaro.
 Beni e servizi
 Acquisizione di beni e servizi (contratti)
Le amministrazioni pubbliche possono usare tutti i poteri giuridici di cui dispongono gli altri soggetti dell’ordinamento, nei limiti in cui ciò non risulti in contrasto con le norme ed i principi che ad essi si riferiscono specificatamente. Gli strumenti giuridici principali utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per acquistare beni e servizi, quindi, sono i contratti di diritto comune:
- tipici (es. compravendita, locazione);
- atipici (es. leasing): il limite di tipicitĂ , infatti, vale soltanto per gli atti amministrativi autoritativi.
I contratti utilizzati, comunque, sono soltanto alcuni, come i c.d. contratti di economato, fatti per sopperire alle minute esigenze quotidiane e normalmente previsti da regolamenti delle amministrazioni che stabiliscono come possono farsi le spese relative (es. acquisto di materiali di cancelleria).