Il procedimento amministrativo si articola in 4 fasi:
a) La fase dell’iniziativa, detta anche fase propulsiva del procedimento, che ha lo scopo di accertare i presupposti dell’atto da emanare. Con essa viene introdotto l’interesse primario e gli interessi secondari di cui sono titolari i privati interessati dell’atto da emanare. L’avvio del procedimento può essere:
a1) ad iniziativa privata:
– istanze: domande dei privati interessati tendenti ad ottenere un provvedimento a loro favore;
– denunce: dichiarazioni che vengono presentate dai privati all’autorità- amministrativa al fine di ottenere l’emanazione di un provvedimento;
– ricorsi: reclami degli interessati volti a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di interessi legittimi o diritti soggettivi.
a2) ad iniziativa di ufficio:
– autonoma, quando l’attività propulsiva è attivata dallo “stesso organo competente per l’emissione del provvedimento conclusivo;
– eteronoma, quando l’atto propulsivo viene da un organo diverso da-quello che dovrà adottare il provvedimento finale. Una volta avviato l’iter procedimentale, sulla P.A. incombono tre obblighi: la previsione di un termine di conclusione dell’intero procedimento, l’individuazione del responsabile del procedimento, la comunicazione di avvio agli interessati (vedi in seguito);
b) La fase istruttoria, normalmente di competenza dell’autorità a cui spetta l’adozione dell’atto, è quella parte del procedimento che tende a:
1. acquisire i fatti (requisiti di legittimazione, circostanze);
2. acquisire gli interessi (decisione delle altre amministrazioni coinvolte);
3. elaborare i fatti e gli interessi (richieste e pareri);
c) La fase decisoria o deliberativa del procedimento: che è quella in cui si forma il contenuto del provvedimento da adottare e si provvede alla redazione ed alla emanazione dello stesso. Tali decisioni possono essere adottate da singole manifestazioni di volontà (decisioni monostrutturate) o dalla confluenza di diverse volontà collegate tra loro (decisioni strutturate). La conferenza dei servizi (di cui anche si parlerà dopo) può dar luogo a veri e propri accordi sul contenuto del provvedimento.
Infine, la partecipazione dei privati può dar luogo ad accordi con la P.A. . Tali accordi possono essere procedimentali o sostitutivi, come previsto dall’art. 11 della L. 241/90;
d) Fase dell’integrazione dell’efficacia: è un momento solo eventuale, esercitato quando la stessa legge non ritiene sufficiente la perfezione dell’atto, richiedendoli compimento di ulteriori attività. Lo scopo di tale fase risiede sia nella necessità di valutare la legittimità e la congruità’ dell’atto, sia nella natura dell’atto stesso che, per poter esplicare i propri effetti, deve essere portato a conoscenza degli interessati.