Attribuendo un altro significato al termine, anche l’amministrazione è considerata, in quanto tale, funzione. In questo modo, si intende dire che essa è preposta alla cura di interessi generali e che, pertanto, deve essere, nella sua globalità, in un ” rapporto di congruenza ” con i fini pubblici. L’ordinamento, dunque, assicura la funzionalizzazione dell’amministrazione, in tutti i suoi aspetti: l’organizzazione, i mezzi (personali, patrimoniali e finanziari) e l’attività. La funzionalizzazione opera con intensità e tecniche giuridiche differenziate, a seconda delle soluzioni adottate dal legislatore o dalla stessa amministrazione.
Abbiamo quindi visto che l’attività amministrativa, secondo un’opinione diffusa, si contraddistingue per il carattere funzionale: è, cioè, rilevante nella sua globalità, diversamente dall’attività privata, che è tale soltanto per alcuni aspetti. L’attività amministrativa, dunque, persegue i fini determinati dalla legge; è sottoposta a determinati principi, a cominciare da quelli costituzionali di imparzialità e buon andamento; è, in via generale, procedimentalizzata e sottoposta a controlli. Bisogna però distinguere le varie modalità in cui ciò avviene. A volte, l’attività amministrativa si svolge secondo una sequenza tipicamente pubblicistica: si avvia un procedimento che si conclude con l’emanazione di un provvedimento (anche se questo può essere sostituito o determinato nel contenuto da accordi retti dal diritto privato). Altre volte, l’attività amministrativa si svolge tramite contratti. In questi casi, il perseguimento dei fini stabiliti dalla legge e il rispetto dei principi dell’azione amministrativa sono assicurati con strumenti diversi: da un lato, vi sono procedimenti amministrativi diretti alla definizione dell’operazione contrattuale e alla scelta concorsuale del contraente; dall’altro, vi è un apprezzamento successivo dell’attività complessiva, attraverso meccanismi propri e diversi da quelli fondati sul giudizio di legittimità-liceità dell’elemento puntuale (dai controlli di risultato alla valutazione della responsabilità dirigenziale). Si conferma, così, la pluralità delle tecniche di funzionalizzazione dell’amministrazione.