Quando al singolo competono dei diritti, questi sono sempre essenzialmente dei veri diritti che tuttavia possono essere variamente sacrificati se interviene un provvedimento dell’amministrazione.

Un tale provvedimento per poter conseguire il suo effetto e cioè il sacrificio del diritto del singolo, deve essere esercizio di un potere consentito alla PA. Se infatti questa esercitasse un potere per sacrificare un diritto soggettivo in cui non è consentito il sacrificio, evidentemente il relativo provvedimento non sarebbe idoneo ad operare quel sacrificio appunto perché esso sarebbe esercizio di un potere non consentito.

Ciò è evidente quando il cittadino ha un diritto soggettivo perfetto: il provvedimenti che negasse ad un cittadino la qualità di elettore e quindi il suo diritto di voto sarebbe assolutamente invalido (nullo) e lesivo del diritto stesso.

Ma anche quando il cittadino ha un diritto condizionato o anche affievolito, se la Pubblica Amministrazione usa di un potere che essa non ha, il suo provvedimento è lesivo di un diritto.

Tale sarebbe ad esempio il provvedimento di espropriazione di un bene diverso  da quelli per i quali l’espropriazione è consentita o l’espropriazione di quel bene in mancanza dei presupposti prescritti dalla legge.

In questi casi il proprietario del bene ha un diritto condizionato ma questo è soppresso mediante l’uso di un potere che l’amministrazione non aveva.

 Tutte queste ipotesi rientrano in quella fondamentale che l’amministrazione abbia usato per comprimere il diritto di un cittadino, di un potere che nessuna norma le attribuiva.

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