Esaurita l’analisi del rapporto giuridico sotto il profilo dei suoi elementi costituitivi, dobbiamo ora esaminarlo sotto il profilo della sua vita. Tale esame può essere condotto riprendendo in considerazione il rapporto nei suoi elementi costitutivi. Poco vi è peraltro da dire circa le vicende del rapporto per effetto della costituzione, modificazione ed estinzione delle posizioni giuridiche che ne sono oggetto e del vincolo che intercorre fra i soggetti.

 Dal punto di vista dei soggetti del rapporto è necessario sottolineare che l’ordinamento giuridico disciplina l’eventualità della successione nel rapporto, l’eventualità cioè che i soggetti di esso possano mutare così che ad uno ne subentri un altro fino a quel momento estraneo al rapporto.

È impossibile soffermarsi qui sulle cause per cui avviene una tale sostituzione del soggetto di un rapporto giuridico e sulle ragioni che impongono all’ordinamento giuridico di non disinteressarsi di tale eventualità. Basti nominare tra le prima l’estinzione del soggetto (morte) e la sua estromissione dal rapporto (cessione della concessione); e ricordare che le seconde sono riducibili alla necessità di garantire la continuità dei rapporti anche oltre le vicende dei soggetti.

 Non si può parlare di successione se non quando il mutamento di un soggetto non implica mutamento del rapporto.

A dir il vero non è facile concepire questa possibilità quando si pensi che il soggetto da al rapporto un’impronta del tutto personale così che venuto meno il soggetto che lo anima quel rapporto ha in pratica un valore diverso. Tuttavia la difficoltà non è così insormontabile quando si consideri il fenomeno successorio sotto il profilo giuridico e soprattutto quando si consideri che il rapporto come vincolo di due soggetti non è se non l’effetto di un relazione tra due loro posizioni giuridiche.

È questo il nucleo fondamentale del rapporto giuridico, mentre col riferimento di esso ai soggetti non si fa se non una individuazione soggettiva del rapporto, la quale non può mutare né l’intima essenza né la ragione di esistere.

 Il rapporto può permanere solo quando le posizioni giuridiche siamo relativamente indipendenti dalla persona del soggetto e possono essere proprie di qualunque soggetto. tali sono le posizioni giuridiche trasmissibili che hanno cioè un oggetto praticamente fungibile; mentre non ci può essere successione nei rapporti che hanno per oggetto posizioni intrasmissibili o personalissime (diritto al nome).

A seconda poi che un soggetto si sostituisca ad un altro in un solo rapporto o in tutti i suoi rapporti trasmissibili, si parla di successione particolare e di successione universale.

Anche di questa successione non mancano esempi nel diritto pubblico: così si pensi all’ipotesi di estinzione di un comune e di attribuzione della sua capacità e della sua popolazione ad un altro comune; all’incorporazione di un ente in un altro; alla fusione di due enti.

 Stante però la diversa causa che da origine a questa successione nel diritto privato (la morte del soggetto) e nel diritto pubblico (un atto giuridico) e la diversa qualità dei soggetti, diverse sono l’ampiezza e la disciplina giuridica del fenomeno tanto che neppure si può parlare di una disciplina radicalmente unitaria di esso.

Per il diritto pubblico esisteva soltanto alcune norme che disciplinavano vari casi di successione tra enti pubblici.

Altre volte lo stesso atto di estinzione di un ente disciplina anche la successione dei rapporti di quell’ente.

Non è invece ipotesi di successione quella devoluzione dei beni delle persone giuridiche estinte, cui si fa luogo dopo la liquidazione del loro patrimonio, trattandosi piuttosto di attribuzione ex novo di diritti dell’ente estinto ad enti diversi senza alcun carattere di continuità nei rapporti di cui il primo era titolare: onde la necessità di una norma che attribuisca una responsabilità per i debiti dell’ente estinto all’ente cui i beni sono stati devoluti, nei limiti del loro valore.

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