Si definisce come legislazione o diritto amministrativo l’insieme delle norme che disciplinano l’esercizio della funzione esecutiva e la esistenza e i modi di essere dei soggetti che afferiscono al potere esecutivo, perciò è diritto amministrativo l’insieme delle norme che regolano l’attività che la Pubblica Amministrazione esercita mediante l’uso di poteri di impero (Sovrano o derivati) e l’organizzazione dello stato o degli enti pubblici.
Il diritto amministrativo appartiene all’ampia categoria del diritto pubblico.
Le fonti del diritto amministrativo dal punto di vista oggettivo si possono considerare fonti di tutti gli atti produttivi di diritto, siano essi determinativi di poteri giuridici o costitutivi di posizione e rapporti giuridici. In senso ampio si può allora dire che tutti gli atti giuridici cooperano a forgiare l’ordinamento giuridico, sono fonti di diritto.
Anche le sentenze e gli atti amministrativi e gli stessi contratti di diritti privato sono al pari delle leggi espressione di un determinato ordinamento.
Bisogna a distinguere a questo riguardo tra questi atti che sono soltanto determinativi di poteri (o contengono comandi generali ed astratti) e gli atti che sono invece esercizio di questi poteri, siano essi poteri di imperio o poteri privati.
Ai primi si riserva il nome di fonti primarie e in essi si ricomprendono:
- le leggi le costituzionali
- le leggi ordinarie dello stato e delle regioni
- le consuetudini
- gli atti regolamentari
Gli altri atti costituiscono invece le fonti secondarie dell’ordinamento giuridico.
Dal punto di vista soggettivo si dicono fonti gli autori delle norme stesse. È lo stato che provvede al proprio ordinamento giuridico con atti del potere legislativo, di quello esecutivo e di quello giudiziario. Questi atti che sono posti in essere dallo stesso stato si chiamano fonti dirette. Tuttavia l’ordinamento giuridico di una società è composta anche di atti posti in essere da soggetti, diversi dallo stato, enti pubblici o privati. Questi atti costituiscono invece l’insieme delle fonti indirette pubbliche o private dell’ordinamento.
Limitandoci ora alle fonti del diritto amministrativo ricorderemo che sono fonti dirette primarie:
- la costituzione
- le leggi ordinarie
- le leggi votate dal popolo mediante referendum
- le leggi regionali
- i decreti legge e legislativi (pur essendo entrambi atti deliberati dal consiglio dei ministri ed emanati dal PdR e pur avendo entrambi forza di legge, presentano una profonda differenza in relazione al fondamento giuridico della funzione legislativa che il governo esplica. La funzione legislativa esplicata dal governo nel caso dei decreti delegati trova fondamento nella anteriore legge di delega del parlamento, mentre nel casi di decreti legge il parlamento solo successivamente alla loro emanazione, può convertire il decreto in legge, altrimenti il decreto legge decade dopo 60 giorni dalla sua emanazione).
Per essere fonti del diritto amministrativo le leggi formali e gli atti aventi efficacia di leggi formali non devono essere necessariamente dirette soltanto alla Pubblica Amministrazione; perché esse siano applicabili all’attività amministrativa e a quella dei singoli rispetto all’amministrazione, esse sono ugualmente fonti di diritto amministrativo.
Abbiamo così tra le fonti anche il codice civile e penale.
Tra le fonti vanno annoverati anche gli accordi internazionali quali le convenzioni e i trattati comunitari.
Abbiamo anche il testo unico ossia la riunione in un solo testo di più disposizioni legislative succedutesi nel tempo. L’efficacia formale del TU non è però sempre uguale. Talora infatti può essere opera dello stesso potere legislativo e quindi ha efficacia di legge formale; altre volte è opera del potere esecutivo che vi provvede per delega del parlamento e quindi ha efficacia di legge delegata. Molte volte però il potere esecutivo provvede alla formazione di TU così come ogni privato potrebbe fare delle raccolte di disposizioni legislative sulla stessa materia. In tal caso il TU non si sostituisce alle leggi precedenti perché esso non è legge formale e non ha quindi efficacia abrogativa o modificativa nei confronti di quelle.
Tra le fonti indirette primarie importanza hanno gli statuti e i regolamenti organici e indipendenti degli enti pubblici.
Anche la consuetudine è una norma giuridica seppure non scritta la quale risulta dalla ripetizione costante di certi atti e dalla convinzione di agire, ripetendo tali atti, nell’osservanza di un precetto giuridico.
L’ammissibilità della consuetudine nel diritto pubblici è oggi esplicitamente riconosciuta dal legislatore il quale, all’art. 11 del codice civile ha dichiarato che le province e i comuni nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
Quanto poi alla sua efficacia non si può dimenticare che essa non è mai una legge formale e che quindi pur essendo norma giuridica non può essere contraria alla legge (consuetudine contra legem) ma può solo integrarla (consuetudine praeter legem).
Essa può invece derogare ai regolamenti e a quanti altri atti hanno il contenuto materiale di legge pur non avendo l’efficacia della legge formale.
La distinzione tra le fonti riguarda soltanto la loro efficacia materiale e non anche l’efficacia formale o sostanziale.