L’atto con cui si da inizio al procedimento contiene la prefigurazione dell’oggetto del provvedimento ed è in base a questa prefigurazione dell’oggetto che si identificano i soggetti comunque coinvolti.
Tale ipotesi di atto, tranne i casi in cui il procedimento sia istantaneo, pretende lo sviluppo di una istruttoria (costruire dall’interno).
I procedimenti istantanei consistono in ciò che non vi è uno jato temporale fra il momento in cui si decide di esercitare la funzione e il momento in cui essa è esercitata. In realtà anche in questi casi vi è un procedimento ma esso è solo logico: così ad esempio un vigile urbano che ferma un’autovettura per eccesso di velocità realizza nella propria mente la sussistenza del precetto e della fattispecie reale che lo viola; pertanto qui vi è una distinzione logica tra le decisione di usare del potere e il suo uso ma questo procedimento non assume vesti formali esteriorizzate.
In ogni caso l’inizio del procedimento ha bisogno di attività completive, siano esse gli apporti iniziali degli interessati che le attività di accertamento tecnico o di valutazione degli elementi emersi nel corso dell’esercizio della funzione. Questo momento intermedio tra l’inizio e la fine del procedimento segna la fase istruttoria ed essa va esaminata secondo i due punti di vista e cioè quello organico e quello degli apporti funzionali.
Sotto l’aspetto organico la legislazione prevede che le PA sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell’adozione del provvedimento finale.
È stata introdotta così una nuova figura denominata responsabile del procedimento al quale compete ogni adempimento necessario per giungere alla adozione del provvedimento finale. Si tratta dunque di una organizzazione che può essere stabilita permanentemente e preventivamente ad ogni procedimento o costituita di volta in volta.
È questa una figura che assume grande rilevanza nell’ambito del procedimento e ciò per due concorrenti ragioni: in primo luogo perché essa esteriorizza la struttura interna dell’amministrazione e la pone direttamente e personalmente in contatto con i terzi, cessando così quella impersonalità o incertezza del soggetto con cui trattare. Tale figura assume ogni responsabilità relativa alla conduzione del procedimento. Pertanto molteplici e gravi sono i suoi compiti. La legge allora prevede che:
- egli valuti ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
- accerti di ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari e adotti ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria;
- può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- curare le comunicazioni
- e infine adottare il provvedimento finale.
La legge precisa alcune di queste attività istruttorie in modo più articolato. Quanto ai partecipanti essi hanno diritto di prendere visione degli atti di procedimento e di presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento riconoscendo così l’esistenza di un rapporto infraprocedimentale che attribuisce diritti e obblighi.
Si prevede inoltre la collaborazione di organi consultivi che a loro volta debbano essere obbligatoriamente sentiti e la cui inerzia consente all’amministrazione di procedere ugualmente provvedendo da sé.
La figura del responsabile campeggia come organo istruttorio non solo per quanto riguarda l’acquisizione degli elementi necessari ma anche per quanto riguarda l’aspetto temporale e quindi il rispetto del termine per l’adozione del provvedimento finale.
La fase istruttoria è quella nella quale si esplica in modo incisivo il principio del contraddittorio quale espressione del diritto – potere di partecipazione e sul piano dell’organizzazione politica della società esso confluisce nel principio secondo cui la collaborazione costituisce il mezzo per ottenere il consenso dei cittadini.
La recente normativa disciplinatrice degli appalti di lavori pubblici ha introdotto una nuova ma analoga figura che ha chiamato il coordinatore.
Esso ha il compito di sorveglianza generale onde garantire che si adotti una razionale e tempestiva formazione del programma triennale dei lavori di ogni amministrazione e un’attuazione efficiente dei singoli interventi. Pertanto egli è tenuto a coordinare l’attività dei responsabili del procedimento nel quale si estrinseca ogni intervento.