La giurisdizione amministrativa, come detto, è esercitata dai Tar e dal Consiglio di Stato [un assetto particolare è previsto, invece, nel Trentino Alto Adige (ove il Tar ha una composizione speciale) e in Sicilia (in cui l’ appello avverso le sentenze del Tar va proposto dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana)].

Ogni Tar, uno per regione (con sezioni distaccate nelle regioni più popolose), decide con l’ intervento di tre magistrati (compreso il presidente). Ora, poiché i Tar hanno una distribuzione regionale, gli artt. 13 e ss. c.p.a. hanno individuato alcuni criteri per determinare la loro competenza territoriale. In virtù di questi criteri, il Tar periferico è competente per le controversie riguardanti:

• i provvedimenti, gli atti, gli accordi ed i comportamenti di autorità amministrative, nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede;

• i provvedimenti, gli atti, gli accordi e i comportamenti di autorità amministrative, i cui effetti sono limitati all’ ambito territoriale della regione in cui il Tribunale ha sede;

• le controversie in materia di pubblico impiego (in tal caso, la competenza è del Tribunale nella cui circoscrizione il dipendente presta servizio).

Quando, invece, l’ autorità ha competenza su tutto il territorio nazionale (si pensi, ad es., ad un ministero o ad un ente pubblico nazionale) e gli effetti dell’ atto interessano tutto il territorio dello Stato (o più regioni) competente sarà il Tar Lazio.

Esistono, poi, dei casi di competenza funzionale, previste da leggi di settore: ad es., il Tar Lombardia, sede di Milano, è competente per i giudizi instaurati contro l’ Autorità dell’ energia elettrica ed il gas; mentre il Tar Lazio è competente sulle controversie in cui è parte il C.S.M. e per tutte le controversie elencate nell’ art. 135 c.p.a.

È bene precisare, tuttavia, che la distinzione tra competenza per territorio e competenza funzionale aveva una sua ragion d’ essere nel regime precedente alla riforma del 2010 (d.lgs. n. 104): prima di quest’ intervento legislativo, infatti, la competenza funzionale era inderogabile (sicché il Tar erroneamente adìto era tenuto a declinare, anche d’ ufficio, la sua competenza), mentre la competenza per territorio era derogabile [di conseguenza, l’ incompetenza doveva essere eccepita dalla parte interessata e non poteva essere rilevata d’ ufficio (in difetto di questa eccezione, quindi, la competenza veniva radicata in capo al Tar incompetente)]. Nel nuovo regime, invece, anche la competenza per territorio (non solo quella funzionale) è inderogabile.

Finché la causa non è decisa in primo grado, ciascuna parte può chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza; il Consiglio, a sua volta, decide in camera di consiglio con ordinanza, che è vincolante per i Tar [sia per il Tar ab origine adìto, sia per quello indicato come competente (si parla, al riguardo, del cd. regolamento di competenza)].

Occorre aggiungere, infine, che nel caso in cui nessuna delle parti sollevi la  questione di competenza ma, ciononostante, il Tar adìto ritiene di non essere territorialmente competente, lo dichiara con sentenza.

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