Individuazione del provvedimento amministrativo

La fase decisoria monostrutturata consta di un solo atto, il provvedimento. Ma nei casi in cui la fase decisoria è pluristrutturata, mentre tutti gli atti di cui essa consta hanno indubbiamente contenuto decisorio,uno solo tra essi è quello nel quale la fattispecie dell’esercizio del potere si perfeziona e perciò diventa produttiva di effetti. Non è detto che tale atto coincida con quello dal più marcato contenuto decisorio, così come l’autorità emanante il provvedimento in senso formale non può essere isolata come autorità decidendo se in ordine al concreto esercizio del potere: autorità decidenti sono tutte quelle che hanno partecipato con i propri atti alla fase decisoria del procedimento. L’atto, prescindendo dal suo contenuto decisorio, e quello a cui la legge imputa direttamente la produzione degli effetti. Nell’ambito dei cosiddetti procedimenti presupposti ciascun procedimento si conclude con un atto di tipo provvedimentale e produttivo di effetti. Si tratta dei cosiddetti atti presupposti, che vanno considerati provvedimenti amministrativi autonomi ai fini dell’impugnazione.

Art. 21 bis: Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati

Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Quali requisiti deve possedere l’atto perché possa considerarsi capace di produrre gli effetti tipici del potere di cui è espressione? L’atto deve essere identificabile come tale, cioè consistere di una dichiarazione imputabile a un determinato soggetto cui almeno in astratto la legge attribuisce relativo potere. È perciò inesistente l’atto privo di firme, privo di contenuto o che ha ad oggetto una cosa che non esiste.

Ex art.  21-septies è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali (tradizionalmente individuati nel: soggetto, oggetto, dispositivo e causa), che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che adottato in violazione del. giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. Per quanto riguarda la forma del provvedimento, generalmente si afferma che per gli atti amministrativi diritti valga il principio della libertà delle forme, ma la giurisprudenza ritiene invece che la forma scritta  sia sempre richiesta ad substantiam. Quando la legge richiede esplicitamente la forma scritta ed essa manca, tale difetto si traduce in un vizio di illegittimità, salvo che la mancanza della forma non abbia inciso sostanzialmente sulla qualità della decisione finale, caso in cui la sono non è annullabile (art 21-octies).

 Interpretazione del provvedimento amministrativo

Le regole relative all’interpretazione degli atti amministrativi sono le stesse previste per i contratti, salvo alcune , ad esempio l’articolo 1370 (interpretazione delle clausole generali nel senso favorevole alla parte da cui provengono), perché in contrasto con fine del soddisfacimento concreto dell’interesse pubblico. Nell’interpretazione degli atti amministrativi sono applicabili: il principio dell’interpretazione letterale dell’atto;e il principio generale di conservazione degli atti giuridici (per cui fatti interpretazioni possibili deve privilegiarsi quella che dà all’atto un effetto anzi che nessuno). Una volta emanato l’atto l’amministrazione non può procedere ad un’interpretazione autentica dello stesso, ma può intervenire solo attraverso un nuovo atto che innovi quello precedente (atto cd. di autotutela).

Il provvedimento amministrativo negativo

A differenza degli atti gli a contenuto positivo, il provvedimento negativo non produce alcun effetto su, né alcuna modificazione giuridica. Esso non innova la realtà giuridica ma è un provvedimento in senso proprio di cura dell’interesse pubblico; esso non esaurisce nemmeno l’esercizio del potere nel caso concreto, perché l’amministrazione pur sempre successivamente modificare la precedente posizione. Tuttavia il provvedimento negativo crea una preclusione nei confronti dei soggetti portatori di interessi legittimi, poiché questi hanno l’onere di impugnare il primo provvedimento negativo, per poter impugnare anche l’eventuale seconda manifestazione negativa di volontà dell’amministrazione è espressa sulla base della stessa richiesta.

Profilo funzionale e motivazione del provvedimento amministrativo

Il profilo funzionale del provvedimento sta nello scopo di interesse pubblico concretamente perseguito (motivo). Lo scopo deve essere espresso attraverso una motivazione scritta che lo renda percepibile all’esterno. La legge sul procedimento amministrativo enuncia in via generale l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, salvo quelli a contenuto normativo o comunque generale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Si parla di motivazione per relationem nel caso in cui la motivazione non sia contenuta nell’atto formalmente identificato come provvedimento, ma in un altro atto ad esso precedente, relativo alla fase decisoria o istruttoria. In questo caso comunque l’atto precedente deve essere espressamente richiamato nel testo del provvedimento e il reso disponibile agli interessati.

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