Il giudice ordinario incontra 2 limiti: da un lato spettano a tale giudice le controversie aventi ad oggetto la tutela di diritti soggettivi (limite esterno); dall’altro a tale giudice non è consentita l’emanazione di sentenze costitutive nei confronti di atti amministrativi (limite interno).

Conseguente al divieto di annullamento, il giudice ordinario ha potere di disapplicazione, con sindacato su ogni tipo di vizio, anche l’eccesso di potere.

Lo stesso legislatore nel tempo ha delineato ipotesi in cui i limiti non trovano applicazione (in questi casi il giudice ordinario ha piena giurisdizione) e ha potere di annullare, sospendere o riformare l’atto amministrativo.


Per l’esecuzione del giudice ordinario può esperirsi il giudizio d’ottemperanza; per l’esecuzione forzata invece si seguono le regole del c.p.c.

Lascia un commento