La scuola di diritto naturale ha riconosciuto che nessuno può negare la libertà dei singoli, che quella libertà compete ai singoli nella società in modo così essenziale da costituire per essi oggetto di un’espressa garanzia giuridica da parte dell’ordinamento.
È comunque necessario specificare cosa si intenda per libertà.
È necessario stabilire rispetto ad ogni ordinamento positivo l’estensione dei diritti di libertà. Non che l’ordinamento possa a suo piacimento se riconoscere o meno i diritti di libertà à un ordinamento che pretendesse di costituire ad libitum quei diritti o peggio li disconoscesse sarebbe in realtà espressione del dominio del detentore dell’autorità su un raggruppamento di uomini.
Oggi le carte fondamentali degli stati contemporanei dichiarano solennemente quali sono i diritti fondamentali del singolo.
Tutti questi diritti sono riuniti dalla dottrine in più categorie, così avendo riguardo al loro contenuto si distingue il diritto alla libertà personale, all’espressione del pensiero con la parola, alla libertà di coscienza, di associazione e di libertà patrimoniale.
Occorre però che in corrispondenza a questi diritti sia anche connessa una loro effettività e ciò significa che deve essere consentito al singolo di farli effettivamente valere.
In uno stato moderno oltre a questi diritti fondamentali è riconosciuta una serie di diritti di partecipazione alla vita politica della nazione o diritti politici: in modo speciale non solo il diritto di voto cioè il diritto di concorrere alla scelta delle rappresentanze politiche, quello di essere eletto e quello di conservare il proprio ufficio elettivo ma anche il diritto di concorrere a determinare la volontà popolare nei casi di referendum.
Diritto di partecipare è anche il diritto a partecipare all’attività di PA mediante il procedimento e a controllarla mediante l’intervento critico di libere associazioni di cittadini.
Diritto di godere è invece il diritto di accesso ai documenti oltre che quello di ottenere certificati, di ottenere l’istruzione elementare e soprattutto il diritto di ricorrere ai tribunali.
Tutti questi diritti sono IRRINUNCIABILI, INALIENABILI e IMPRESCRITTIBILI. Talora poi il loro esercizio è reso necessario (voto obbligatorio, istruzione elementare) ed essi perciò se da un lato sono dei diritti per un altro lato costituiscono anche degli obblighi per il cittadino.