Lo svolgimento della riflessione sul nostro ordinamento giuridico e su quello costituzionale, fece apparire la soggettività di posizioni giuridiche che sembravano avere una pura caratteristica oggettiva ed essere, quindi, attribuite della sola amministrazione rispetto alla quale il cittadino si trovava in una relazione di semplice destinatario.
Lo svolgersi della riflessione sui valori delle attribuzioni costituzionali che apparivano all’origine di carattere generale e non individualizzabili, fece emergere una serie di diritti soggettivi assoluti e cioè esistenti al di fuori di un concreto rapporto giuridico relativo, quali il diritto alla salute o il diritto all’ambiente e tutti quei diritti di libertà attiva che trovano la loro fonte come diritti assoluti nelle norme costituzionali.
Un tale emergere di diritti appartenenti a tutti i cittadini ogni volta che essi si trovassero coinvolti da un’attività amministrativa, riguardante quei diritti costituzionalmente garantiti, fece emergere anche l’esistenza di pretese alla legittimità dell’attività amministrativa che corrispondevano alla categoria degli interessi legittimi e che furono chiamati interessi diffusi.
In realtà non vi è una norma giuridica che riconosca l’esistenza di questi interessi diffusi, ma essa non può non essere riconosciuta una volta che sia riconosciuta la garanzia dei diritti soggettivi assoluti.
Ciò significa che si può parlare di tutela di un interesse diffuso in capo ad un singolo cittadino tutte le volte in cui egli possa dimostrare di essere titolare di un diritto soggettivo assoluto direttamente coinvolto da un atto dell’amministrazione.
È infatti da escludere che si sia in presenza di un interesse diffuso in capo a un singolo cittadino quando l’atto amministrativo illegittimo non incida immediatamente sulla propria sfera giuridica.
Ciò non solo esclude una generalizzazione dell’azione popolare ma esige che si faccia valere in giudizio una posizione di vantaggio rispetto ad un proprio concreto interesse.
L’emergere di questo tipo di interessi legittimi nell’ambito di un rapporto giuridico assoluto, anziché nell’ambito di un rapporto giuridico relativo, è diretta conseguenza della considerazione che oggi il nostro ordinamento giuridico fa del cittadino come soggetto paritario.
Ma non è solo questo principio che si è fatto avanti nelle profonde modificazioni dell’ordinamento alle quali stiamo assistendo: infatti si sta facendo strada la tesi che titolari di siffatti diritti assoluti possano essere anche gruppi di cittadini non necessariamente agenti in proprio ma attraverso le loro formazioni sociali.
Tuttavia è da dire che tali formazioni devono avere capacità giuridica e capacità di agire rispetto al singolo caso e ciò perché non è pensabile che un diritto soggettivo, sia pure assoluto, possa essere attribuito a chi non ha la personalità giuridica e quindi la relativa capacità giuridica e quella di agire.
Sotto questo profilo è anche da dire che neppure questa condizione sarebbe sufficiente per l’azionabilità degli interessi diffusi, essendo necessaria la dimostrazione della sussistenza di una legittimazione attiva e cioè di un rapporto satisfattorio fra gli interessi di cui il soggetto sociale è portatore e il singolo caso di specie.
Il legislatore si è dato carico di questo problema e ciò fin dalla legge 349/86 che ha risolto mediante una procedura di individuazione di associazioni di protezione ambientale le ipotesi in cui a queste può essere riconosciuto il diritto di azione.
Il nuovo codice di procedura penale ha poi introdotto la possibilità delle associazioni senza scopo di lucro di esercitare in ogni grado del processo i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato ma sempre che esse abbiamo avuto il riconoscimento della personalità prima della commissione del reato.
Infine la legge 241/90 sul procedimento amministrativo ha previsto la possibilità dell’intervento volontario nel procedimento di soggetti che non siano i destinatari diretti dell’atto finale.
Si tratta di una norma che non richiedendo esplicitamente che i portatori di interessi diffusi costruiti in associazioni o comitati possano intervenire solo se i relativi gruppi abbiamo ottenuto il riconoscimento giuridico, sembrerebbe escludere tale eventualità.