Il più importante soggetto di Pubblica Amministrazione è lo stesso stato pensato nel suo aspetto di potere esecutivo.
Tuttavia i principi che ad esso si applicano sono anche principi che si applicano agli altri enti pubblici i quali sono tali non per il fatto che essi perseguono interessi propri e contemporaneamente interessi dello stato ma per il fatto che essi per conseguire i propri scopi sono dotati della capacità di agire mediante poteri di impero.
Sotto questo profilo si distingue il concetto di attività da quello di azione; possiamo quindi porre in luce una caratteristica comune a tutti gli enti pubblici e quindi sia allo stato, in quanto potere esecutivo, sia agli altri enti.
Tutti gli enti pubblici hanno capacità di autodeterminarsi e in particolare hanno poi sia la capacità di stabilire essi stessi il proprio ordinamento; sia se titolari di poteri di impero, la capacità di stabilire i rapporti con i soggetti estranei onde soddisfare il comune interesse; e di risolvere i conflitti che possono sorgere per effetto dei loro atti con questi o altri soggetti.
La prima capacità si chiama AUTONOMIA (dare le leggi a se stessi); la seconda si chiama AUTARCHIA (amministrarsi da se); la terza si chiama AUTOTUTELA.
Questa autonomia non va consuma con quell’autonomia di cui si è parlato in relazione ai soggetti privati: questa infatti è la libertà stessa del singolo sia che si esprima in termini di posizione giuridica sia che si esprima in termini di capacità di dar vita ad atti leciti o atti capaci di costituire un regolamento degli interessi di un soggetto estraneo.
L’autonomia degli enti pubblici invece è solo una particolare capacità di dettare le regole valide per sé e quindi per i propri associati e per coloro che vogliono o debbono entrare in relazione con essi.
Vi sono vari tipi di enti pubblici; dal punto di vista valido per tutte le persone giuridiche si distinguono a seconda che la persona giuridica si fondi su un insieme di persone che tendono ad uno scopo di loro comune vantaggio o su un patrimonio da usare nell’interesse di terzi, le corporazioni e fondazioni.
Secondo un altro criterio si distingue tra enti a carattere nazionale e enti a carattere locale. Gli uni e gli altri possono essere sia corporazioni che fondazioni.
Ma il criterio distintivo più importante dei soli enti pubblici è quello che ha di mira l’elemento in base al quale i cittadini vengono a trovarsi sottoposti al potere di impero dell’ente.
In base a questo criterio si distingue tra ente comunitario e ente non comunitario o funzionale.
È ente comunitario quello che rappresenta tutti i possibili interessi del suo popolo identificato attraverso il riferimento territoriale.
Come si è visto per lo stato e le regioni, il territorio non è però elemento costitutivo ma solo elemento di riferimento sia per la delimitazione del popolo sia per la delimitazione della efficacia dell’ordinamento. In realtà il territorio rappresenta degli oggetti di cura dell’ente comunitario così come avviene per gli altri oggetti cui esso può dedicarsi quali la sanità, l’istruzione, la polizia urbana.
Tali sono nel nostro ordinamento la provincia, il comune e ora la città metropolitana. È infatti sufficiente lo stanziamento nel territorio di uno di questi enti, con carattere di continuità (residenza) per essere necessariamente loro membri, mentre basta lo stanziamento anche momentaneo per essere sottoposti al suo potere.
È dunque chiaro che ciò che fa qualificare questi enti non è il territorio come elemento materiale costitutivo ma è l’ampiezza della loro sfera di capacità determinata rispetto al modo di individuazione dei destinatari dei loro atti. Nel senso cioè che tale capacità ha un momento di collegamento non puramente basato su qualità delle persone od organizzatorio, ma altresì comunitario nel senso di un popolo individuato attraverso l’appartenenza al territorio.
La quale mutata considerazione del valore del territorio giustifica che la tradizionale espressione di enti territoriali debba essere sostituita con quella di enti comunitari.
Tutti gli altri enti pubblici nel nostro ordinamento non sono comunitari; hanno anch’essi uno spazio nel quale esercitano la loro attività ma questo è definito solo su precise qualità delle persone nel cui interesse essi agiscono o con limiti territoriali posti alla esplicazione della loro attività.
Da questo punto di vista è infine di facile comprensione la distinzione tra enti necessari ed enti funzionali. I primi sono infatti soltanto enti comunitari i quali per loro natura non possono non esistere nel territorio nazionale.
I secondi sono dati da tutti gli altri enti il cui numero è continuamente variabile, qualificati secondo la prestazione di un servizio o di attività determinate.
In base a questi criteri si può fare una tripartizione fra gli enti pubblici distinguendo tra enti pubblici comunitari necessari ed enti pubblici funzionali non necessari e questi a loro volta distinti tra nazionali e locali in relazione all’ampiezza dell’efficacia della loro azione.