Gli enti pubblici si distinguono in alcune categorie con riferimento alla loro posizione istituzionale nei confronti dello stato o degli altri pubblici poteri. Da una parte, vi sono gli enti costituiti dallo Stato per far fronte a specifici compiti dello suoi propri, in alternativa ad uffici della propria organizzazione. In tale ipotesi, l’ente è nella disponibilitĂ  dello Stato e si trova in una posizione di dipendenza nei confronti dell’amministrazione statale. Si tratta degli enti strumentali dello Stato.

Dall’altra parte vi sono enti esponenziali di interessi di categoria, nati su iniziativa delle stesse categorie, i quali conservano una propria configurazione funzionale, in quanto espressione degli interessi settoriali di cui sono portatori. In tali casi parliamo di enti ad autonomia funzionale.

La dipendenza di alcuni enti dallo Stato comporta, da parte di quest’ultimo, poteri di ingerenza circa l’attivitĂ  dell’ente che si concretizzano nella fissazione dei programmi dell’azione da svolgere e nel controllo da parte dell’Amministrazione vigilante.

Tale rapporto di strumentalitĂ  si ha anche nell’ipotesi di enti esponenziali di interessi di categoria che, però, esercitano poteri e svolgono funzioni o compiti loro attribuiti dalla legge e nell’interesse dello Stato. I principali atti degli enti sono sottoposti ad approvazione da parie dell’Amministrazione vigilante.

Gli enti ad autonomia funzionale, invece, sono caratterizzati dalla rappresentativitĂ  degli interessi, che si traduce in peculiari modalitĂ  organizzative degli enti medesimi.

L’ente presuppone una pluralitĂ  di soggetti portatori di interessi particolari (gli imprenditori, per le camere di commercio; i professionisti organizzati in dato ordine professionale). Il gruppo si regge sull’autogoverno, espresso attraverso l’attivitĂ  di organi i cui titolari sono designati all’ufficio mediante procedimenti elettorali.

La relazione che detti enti hanno con l’amministrazione dello Stato non può incidere sull’autonomia dell’ente, che è sottratto al potere ili direttiva e di indirizzo del Governo, nonchĂ© al potere di controllo.

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