In alcuni casi l’attività amministrativa è vincolata anche nella scelta nella quale si esprime, o da atti obbligatori, in quanto espressamente previsti dalla norma, o a volte si tratta di atti cd. di autolimitazione che l’amministrazione adotta a prescindere dalle previsioni di legge e allo scopo di regolare l’uso dei poteri discrezionali dei suoi organi( ad es. circolari esplicative, che sono atti di indirizzo e di controllo ecc…). è per questo che i poteri amministrativi, si può dire, hanno, diversi “tassi di discrezionalità”;si passa perciò a manifestazioni dove la discrezionalità è assai ampia, a manifestazioni nelle quali essai è invece estremamente esigua, quasi volta a scomparire.
Di poteri non discrezionali si parla quando non c’è in capo all’amministrazione la scelta ma solo l’acclaramento della sussistenza dei fatti alfine di emanare determinati atti e produrre determinati effetti, e spesso questo acclaramento di fatti tecnicamente complessi offre grandi margini di discrezionalità, e si parla in tal caso di discrezionalità tecnica. Si parla di discrezionalità perché la scelta è tra più ma si aggiunge l’aggettivo tecnica, proprio perché la valutazione va fatta sulla base di discipline tecniche. Es. la commissione di laurea compie nei confronti del candidato un giudizio tecnico, con riferimento alla sua preparazione, e da qui discendono gli effetti, e cioè che il candidato assume la qualifica di dottore, con la quale può accedere a determinate professione, ecc… così come il pubblico ufficiale sanitario che attesti la sana e robusta costituzione fisica di un soggetto, compie un acclaramento tecnico delle sue condizioni fisiche e anche questo produce effetti in capo al soggetto.
In questi casi, l’amministrazione NON effettua nessun giudizio discrezionale, non valuta gli interessi pubblici in gioco, ma si limita A CONOSCERE (IN BASE ALLE PROPRIE COMPETENZE TECNICHE) UNA REALTA’ E A VERSARNE IL RISULTATO IN UN ATTO CUI LA LEGGE RICOLLEGA DETERMINATI EFFETTI. In questo caso un potere va attribuito all’amministrazione , un potere di acclaramento di elementi della realtà prefissati dalla legge. L’acclaramento previo di fatti complessi, è spesso necessario. Si pensi alle discipline ingegneristiche e di calcolo ad es. nelle opere pubbliche, idrauliche, architettoniche, ecc… assai spesso quindi, l’amministrazione per operare non può limitarsi ad una mera percezione,dei dati, ma ha bisogno dell’apporto di cognizioni tecniche specialistiche. È per questo che spesso l’utilizzo di tali percezioni si ritiene necessario, anche in ragione del principio di ragionevolezza dell’agire, oltre al fatto che spesso è proprio la legge che lo richiede.
Altri esempi che si possono fare sono quelli relativi alle procedure di messa in amministrazione straordinaria, o in liquidazione coatta amministrativa (È una speciale procedura concorsuale, a carattere liquidatorio, prevista dalla legge fallimentare (R.D. 267/42) per quelle particolari categorie di imprese il cui dissesto economico abbia notevoli ripercussioni sociali, o perché lo Stato vi è direttamente impegnato o per gli interessi di cui esse sono portatrici (si pensi ad esempio alle banche e alle imprese di assicurazione).
Regola generale è che la discrezionalità esclude il fallimento. Vi sono, tuttavia, imprese per le quali le varie leggi speciali prevedono anche la possibilità, accanto alla discrezionalità, del fallimento. In tal caso vale il principio di prevenzione, e cioè tra le due procedure prevale quella che sia stata richiesta per prima (art. 196 L.F.): l’apertura della discrezionalità preclude la dichiarazione di fallimento, e viceversa.). In questi casi l’acclaramento del dato tecnico, rappresenta il presupposto per l’adozione del provvedimento. Anche in questo caso si tratta di accertare un dato complesso , il cui acclaramento impone l’uso di discipline tecniche.
E lo stesso discorso vale anche nel campo dell’edilizia economica e popolare, dove l’acclaramento relativo a vari fattori, come lo sviluppo della popolazione, l’ubicazione di queste zone in ambiti comunali, ecc, è necessario. E quando parliamo di discrezionalità tecnica ci riferiamo proprio al sindacato giurisdizionale sull’azione amministrativa. Ovviamente infatti anche l’acclaramento potrebbe essere oggetto di sindacato dal momento che si pone come condizione di legalità dell’azione amministrativa. Però va detto che in realtà tale sindacato oggi non è realmente esercitato, il giudice infatti non può valutare la veridicità degli acclaramenti, ma solo accertarne la ragionevolezza . in questa particolare situazione, la dottrina non è uniforme, ma al contrario le teorie e le interpretazioni anche giurisprudenziali sono molteplici.