L’amministrazione non può mai non essere imparziale poiché ciò costituisce prima ancora che un dovere, una componente essenziale del suo agire, perché la norma attributiva del potere di impero non può che essere imparziale, in quanto essa è manifestazione di sovranità ed è quindi ugualmente al di sopra di tutti i soggetti dell’ordinamento.

L’imparzialità assume così un duplice significato in quanto essa è caratteristica dell’amministrazione come soggetto agente e al tempo stesso caratteristica della sua azione.

 Se ci si volge a considerare la posizione di paritarietà del cittadino si deve escludere che essa abbia una specularietà rispetto all’imparzialità dell’amministrazione; perché se la paritarietà significa possibilità di partecipare all’esercizio della funzione , tale possibilità non può essere configurata come un dovere pubblico e come tale essa può colorare il soggetto agente solo se e nei limiti in cui essa sia esercitata.

La collaborazione del cittadino è rimessa ad una sua esclusiva ed insindacabile valutazione: non è un modo di essere del cittadino ma una sua possibilità di configurarsi come collaboratore dell’amministrazione. Pertanto se l’imparzialità ha un valore permanente e inderogabile, nella paritarietà il valore dipende esclusivamente dalla decisione dell’interessato ed è quindi un valore occasionale nel senso che esso si manifesta solo quando assuma la forma di una partecipazione. In sostanza mentre l’imparzialità è un valore immanente, la paritarietà è soltanto un valore eventuale.

Questa caratteristica della eventualità è tipica della posizione del cittadino nei confronti dell’esercizio della funzione amministrativa e si riflette anche nella posizione che è riconosciuta ai singoli nell’ambito del processo giurisdizionale amministrativo dove a differenza del processo civile e penale  non è previsto l’istituto della contumacia.

Ciò non toglie che qualora il cittadino ritenga di esercitare la facoltà di partecipazione, la sua paritarietà con l’amministrazione gli impone di agire secondo lo stesso principio di imparzialità che domina l’agire dell’amministrazione.

Poiché la sua presenza nel procedimento assume questo valore, si comprende come quest’ultimo si colori della caratteristica dell’imparzialità. Il cittadino partecipante deve agire nella stessa direzione in cui si pone l’agire dell’amministrazione e cioè di un contemperamento degli interessi in gioco onde soddisfare obiettivamente l’interesse collettivo finale.

Sembra poter dire che il cittadino non esercita mai un potere pubblico: esso non diviene pubblico ufficiale ma interviene mediante l’uso dei suoi poteri privati consentitegli a tutela di quegli interessi che egli autonomamente può individuare.

 Benché l’imparzialità non sia caratteristica dell’autonomia privata, tuttavia il suo esercizio nell’ambito del procedimento deve tener conto del principio collaborativo e perciò di un elemento di imparzialità.

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