Controlli interni
La normativa impone che le pubbliche amministrazioni si dotino di strumenti adeguati a svolgere un controllo di regolarità amministrativa e contabile, ossia un’attività diretta a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (art. 1 co. 1 l. n. 286 del 1999).
Dal complesso della disciplina esistente, in particolare, risulta che gli atti amministrativi dai quali derivi l’obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato divengano giuridicamente efficaci soltanto dopo la registrazione dell’impegno di spesa. Il procedimento relativo a tale registrazione è ricostruibile nel seguente modo:
- gli atti di cui sopra devono essere comunicati, contestualmente alla loro adozione, al competente Ufficio centrale del bilancio (UCB);
- tale ufficio registra l’impegno, sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato;
- trascorso un breve termine dalla registrazione, i provvedimenti acquistano efficacia e la conservano.
Gli Uffici centrali del bilancio hanno una speciale posizione organizzativa, tale che i controlli da essi svolti sono da considerare in un senso particolare: un ufficio di tal genere, infatti, esiste presso ciascun ministero, ma si trova alle dipendente del dipartimento della ragioneria generale dello Stato, facente parte del ministero dell’economia.
Controlli esterni
Al controllo di cui sopra si aggiunge, per alcuni atti, anche il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, il quale trova fondamento costituzionale nell’art. 100 co. 2. Le principali categorie di atti sottoposti al controllo in questione sono le seguenti:
- gli atti rilevanti essenzialmente per le finanze o il patrimonio pubblico (es. atti di programmazione che importano spese, provvedimenti di disposizione del demanio);
- gli atti di indirizzo (es. atti normativi a rilevanza esterna, direttive generali per lo svolgimento dell’azione amministrativa).
Gli atti soggetti a tale controllo divengono efficaci solo se l’ufficio competente della Corte, entro il termine di trenta giorni, rimette l’esame alla sezione del controllo e se questa, entro altri trenta giorni, non dichiara che essi non sono conformi alla legge. L’atto conclusivo del procedimento di controllo, quindi:
- in caso di esito negativo, è la dichiarazione di non conformità a legge dell’atto controllato, il cui effetto è quello di impedire che acquisti efficacia giuridica;
- in caso di esito positivo, è il visto, seguito dalla registrazione dell’atto. Deve peraltro essere tenuto presente che un atto può essere ammesso anche alla c.d. registrazione con riserva, che si ha qualora si insista perché un atto che la Corte ritiene illegittimo acquisti efficacia