Art. 12: criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici
1° comma. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2° comma. L’effettiva osservanza di tali criteri e modalità deve risultale da singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. Si tratta di una categoria eterogenea di procedimenti di tipo conecssorio caratterizzati dalla erogazione finanziaria concessa ai richiedenti in presenza di particolari requisiti previsti dalla legge. Vi è sicuramente in questi casi un intento di liberalità che caratterizza l’azione amministrativa non presente in altri procedimenti. Siccome il singolo viene favorito senza corrispettivo, la legge ha sottoposto questi procedimenti ad un regime di particolare cautela. Infatti devono essere sempre preceduti da una normativa secondaria adottata da ciascuna amministrazione, pubblicata nelle forme previste dai diversi ordinamenti, senza la quale i procedimenti in oggetto restano sospesi. Tutto questo per garantire la massima trasparenza delle scelte in un settore che si può prestare a favoritismi. Inoltre i singoli provvedimenti devono essere motivati, circa l’osservanza dei criteri predeterminati.
Art. 13: eccezioni della disciplina
1° comma. Le disposizioni contenute negli art. 7. 8. 9,10 non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, peri quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2° comma. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano (nonché ad alcuni procedimenti aventi ad oggetto la tutela della pubblica sicurezza). Il legislatore con tale articolo non ha inteso escludere detti procedimenti dai principi di partecipazione e consensualità, ma ha inteso affermare che, per tali procedimenti, i menzionati principi vengono attuati con apposita disciplina, date le particolarità tecniche che essi presentano (Cons. St., IV 12.6.2003 n. 3307). Sono ancora esclusi i procedimenti cautelari, e laddove previsti, i procedimenti segreti, cioè quelli che hanno ad oggetto la segregazione di atti o documenti perché coperti da segreto di Stato (art. 12, L. n. 801/1977); i procedimenti riservati, dove l’effetto dell’azione potrebbe essere vanificato dalla comunicazione e dalla partecipazione degli interessati al procedimento stesso. L’esigenza di riservatezza comunque deve essere riscontrata in concreto a fronte di specifiche esigenze di interesse pubblico. Restano altresì esclusi dalla normativa sulla partecipazione i procedimenti di competenza dell ‘amministrazione militare.