L’articolo che funge da perno attorno al quale si radica il principio delle autonomie locali è certamente l’articolo 5, che dopo aver messo in luce l’inderogabilità dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica, riconosce e promuove, altrettanto inderogabilmente, tali autonomie. Analizziamo quali siano i tratti salienti del modello originario:

Regioni   di diritto comune Regioni   a Statuto speciale
ad esse erano riconosciute condizioni di   autonomia secondo un regime uniforme definito per intero nella Costituzione. ad esse erano riconosciute particolari forme   e condizioni di autonomia precisate nei singoli statuti approvati con leggi   costituzionali.
Autonomia   statutaria molto limitata:

gli statuti erano deliberati dal Consiglio   regionale, ma approvati con legge della Repubblica e dunque dovevano essere   in armonia sia con la costituzione che con le leggi della Repubblica.

Autonomia   statutaria pressoché inesistente.:

gli statuti erano approvati con legge   costituzionale del Parlamento nazionale.

Forma   di Governo: parlamentare a tendenza assembleare, con una forte prevalenza   del Consiglio sulla Giunta e sul Presidente.
Potestà   legislativa:

  •   ripartita e   concorrente.   Potevano legiferare entro i limiti della legge generale dello Stato anche   nelle materie non descritte nello Statuto, ma trattate nell’articolo 117.
  •   integrativa   attuativa.   Potevano emanare norme di adattamento di leggi statali alle esigenze locali,   ma solo se e nei modi in cui la legge lo consentiva (art. 117).
Potestà   legislativa:

  •   primaria ed   esclusiva.   Potevano approvare leggi nel rispetto dei limiti generali, oltre ai quali   avevano piena competenza, ma solo nelle materie elencate nei singoli Statuti.
  •   ripartita e   concorrente.   Potevano legiferare entro i limiti della legge generale dello Stato anche   nelle materie non descritte nello Statuto, ma trattate nell’articolo 117.
  •   integrativa   attuativa.   Potevano emanare norme di adattamento di leggi statali alle esigenze locali,   ma solo se e nei modi in cui la legge lo consentiva (art. 117).
Potestà   amministrativa:

questa era attribuita secondo il principio   del parallelismo , derogato solo dal potere del legislatore statale di   attribuire direttamente agli enti locali le funzioni amministrative di   interesse esclusivamente locale e dalla possibilità di delegare alla Regione   l’esercizio di altre funzioni amministrative.

Autonomia   finanziaria:

affidata alle leggi dello Stato.

Autonomia   finanziaria:

forme e condizioni di forte autonomia.

Controlli.   Ampio strumentario di controlli dello Stato sugli atti delle Regioni:

  •   controllo   preventivo,   riguardante vizi di legittimità costituzionale e contrasto con gli interessi   dello Stato.
  •   controllo   sugli atti amministrativi, affidato ad un organo dello Stato insediato   nella regione.
  •   (penetranti)   controlli sugli organi delle Regioni, per cui lo Stato può anche disporre   lo scioglimento del Consiglio regionale (art. 126).
Rapporto   Stato-Regione:

improntati complessivamente alla logica   della separazione e della garanzia delle rispettive sfere di attribuzione,   con la previsione di alcune limitate forme di partecipazione delle Regioni   agli atti dello Stato.

Per Province e Comuni non furono stabilite   forme e limiti delle autonomia, seppure questa gli era riconosciuta.

 

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