L’atto è valido se è privo di vizi, mentre risulta viziato se non è conforme alle disposizioni di legge. I vizi possono essere di due tipi:

  • vizi di merito.
  • vizi di legittimità, dove si hanno due tipi di condizione dell’atto:
    • nullità, ovvero difetto assoluto di un elemento essenziale del procedimento. Tale nullità opera ipso iure e i casi sono tassativi ed elencati in una legge del 1990.
    • annullabilità, ovvero difetti meno gravi di quelli previsti per la nullità, per i quali peraltro il legislatore nel1990 hastabilito dei limiti, garantendo alla P.A. di perseguire i risultati stabiliti per essa dalla legge, indipendentemente dai vizi formali che non abbiano inciso sul corretto perseguimento degli interessi pubblici.

I difetti tali da determinare la annullabilità sono:

  • incompetenza, che può essere assoluta, quando un organo esercita dei poteri che sono deferiti ad un altro organo titolare di una funzione diversa, o relativa, quando un organo esercita poteri che sono deferiti ad un altro organo titolare della medesima funzione.
  • eccesso di potere, che consiste nella violazione dello spirito della legge. Un atto pubblico infatti dovrebbe perseguire dei fini pubblici, dovendo, in alcuni casi, rispettare anche determinati interessi privati. Nel caso in cui lo scopo ultimo dell’interesse pubblico venga dimenticato e vengano aperte le porte ad un fine diverso, siamo di fronte all’eccesso di potere.

Le fattispecie entro le quali può essere ricondotto l’eccesso di potere sono di due tipi:

  • fattispecie reali, tra le quali possiamo riconoscere lo sviamento di potere, che si verifica quando il motivo dell’atto risieda in un interesse privato.
  • fattispecie sintomatiche, in cui l’errore viene alla luce tramite dei sintomi ben precisi, che sono prova sufficiente per dedurre l’invalidità dell’atto.

Tra queste possiamo riconoscere:

  • errore o travisamento dei fatti, qualora vengano date per esistenti circostanze che non esistono o, viceversa, vengono dimenticate altre circostanze.
  • illogicità manifesta, qualora il ragionamento sul quale si basa il provvedimento risulti essere scorretto, vista l’illogicità delle deduzioni fatte.
  • contraddittorietà, qualora si affermi di voler raggiungere uno scopo, salvo poi dimenticarlo e tentare di raggiungerne uno diverso.

A cavallo tra le due fattispecie possiamo individuare l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia, ovvero per disparità di trattamento.

  • violazione della legge, entro la quale figura sono ricompresi tutti quei vizi che residuano al di là della incompetenza e dell’eccesso di potere. Tra di essi possiamo individuare:
    • violazione di qualsiasi norma.
    • vizi di forma.
    • atti irregolari, ovvero violazione di leggi di rilievo minore (es. legge fiscale). Tali atti rimangono bloccati fino al momento della loro regolarizzazione.

 L’invalidità successiva degli atti pubblici

L’invalidità successiva si produce nei casi in cui gli atti nascano validi, ma diventino viziati in un tempo successivo. Lo ius superveniens, infatti, produce due effetti diversi:

  • se la legge abrogata è procedimentale (o processuale), gli atti del procedimento (o del processo) svoltisi sotto l’imperio di tale legge restano fermi.
  • se la legge abrogata, invece, è sostanziale, può rendere invalidi gli atti anteriori con essa in contrasto.

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