- le due Camere devono raggiungere il cosiddetto in idem consensu sullo stesso testo legislativo.
- devono approvare la riforma costituzionale, votando a maggioranza assoluta.
- a distanza non inferiore ai tre mesi devono votare nuovamente per l’approvazione della riforma costituzionale, sempre a maggioranza assoluta.
- la legge di revisione è sottoposta a referendum approvativo, qualora lo richiedano un quinto dei membri di una delle Camere, cinque Consigli regionali o cinquecentomila elettori entro tre mesi dalla sua pubblicazione. Tale referendum, che non richiede il doppio quorum come nel referendum abrogativo, non è però ammissibile qualora la legge sia stata approvata a maggioranza dei due terzi del Parlamento.
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Le sedute del Parlamento sono pubbliche, salvi i casi in cui le Camere deliberino di adunarsi in seduta segreta (art. 64 co. 2). In generale, comunque, la loro trasparenza è assicurata dai resoconti delle assemblee parlamentari, dalla televisione e da internet.