Gli istituti di democrazia diretta che vengono nominati dalla Costituzione sono tre:

  • la petizione (art. 50), che consiste nella richiesta di provvedimenti rivolta dal corpo elettorale, non viene molto esercitata vista la sua scarsa effettivitĂ .
  • l’iniziativa popolare (art. 71), che consiste in una proposta fatta da almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli, è un istituto di scarso seguito, in quanto, non essendoci l’obbligo di porre la proposta all’ordine del giorno, presenta un iter molto prolungato. L’unico privilegio che gli viene concesso è che non decade con il governo, a differenza di tutto il lavoro parlamentare incompiuto.
  • referendum, l’istituto di democrazia diretta piĂą utilizzato, che può essere:
    • consultivo.
    • confermativo/approvativo (art. 132 – 138).
    • abrogativo, indetto per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge (art. 75 co. 1).     

Visti i suoi costi elevati, al referendum principale ( civetta ) ne vengono accorpati altri che hanno meno risonanza.

 Referendum

Le principali caratteristiche del referendum sono sancite dall’art. 75:

  • il referendum viene indetto se lo richiedono cinque Consigli regionali o cinquecentomila elettori, al fine di abrogare in tutto o in parte una legge.
  • non viene ammesso referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e d’indulto e per l’autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
  • la proposta soggetta a referendum viene approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, la cui maggioranza, a sua volta, si pronuncia favorevolmente.  
  • la legge determina le modalitĂ  d’attuazione del referendum (riserva di legge relativa).

Il referendum fu introdotto dalla legge n. 352 del1970 in condizioni del tutto particolari, in quanto fu utilizzato come moneta di scambio dal partito della Democrazia Cristiana (DC) che avrebbe collaborato per l’approvazione della legge sul divorzio solo a condizione che esso venisse introdotto.

Tale legge relativamente all’istituto del referendum stabilì che:

  • le firme necessarie per la proposta del referendum devono essere raccolte dal promotore in tre mesi.
  • due successivi controlli relativi alla richiesta referendaria:
    • sulla legittimitĂ , ovvero sul rispetto dei requisiti imposti dalla legge, tra cui troviamo:
      • che non possa essere indetto un referendum nell’anno precedente e nei sei mesi successivi allo scioglimento delle Camere.
      • che non sia ammessa alcuna proposta referendaria qualora le Camere abbiamo approvato una modifica relativa alla legge in questione.
      • che, nel caso il referendum dia esito negativo, non possa essere riproposto prima di cinque anni.
    • sull’ammissibilitĂ , ovvero sul fatto che la proposta non riguardi leggi che non possono essere oggetto di referendum.

 In molti casi tuttavia, il referendum è stato utilizzato come strumento anti-sistema (radicali) e anche come mezzo di lotta politica, conservando solo raramente la sua essenza di istituto posto a tutela del popolo. Dato tale snaturato utilizzo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 1978, è intervenuta, istituendo ulteriori limiti all’ammissibilità del referendum e riservandosi o meno di accettarlo. Tale sentenza considera inammissibili i referendum che contengano domande non chiare o poco omogenee, che rischierebbero di ledere la natura stessa dell’istituto, e chiarifica inoltre che esulano dalla categoria degli atti primari tutti gli atti con valenza costituzionale, non sottoponibili quindi a referendum, se non confermativo. Alcune leggi acquistano poi una resistenza passiva superiore (Patti Lateranensi), in particolare quelle che presentano un procedimento di formazione più complesso, che non le rende quindi sottoponibili a referendum abrogativo.

In sintesi risultano non sottoponibili all’istituto referendario:

  • le leggi con contenuto costituzionale rilevante o valenza costituzionale.
  • le leggi indicate dall’art. 75, principalmente di natura politica.
  • le leggi ad esse collegate, come la legge di bilancio o la legge finanziaria.

 Relativamente all’ammissibilità di un referendum sull’attuale legge elettorale, ci sono state numerose discussioni. La legge elettorale permette la continuità dell’organo costituzionale e quindi, essendo una legge indispensabile e indefettibile, può essere sottoposta a referendum, che tuttavia, non potendo rischiare di ledere la sua parte essenziale, non deve impedire il potenziale utilizzo della legge stessa.

Attualmente si continua a discutere sulla legittimitĂ  della richiesta referendaria della legge elettorale, che ha proposto:

  • l’eliminazione del premio di maggioranza a favore di una coalizione di piĂą partiti.
  • il divieto per un singolo soggetto di candidarsi in piĂą circoscrizioni.

La discussione ha creato polemiche molto gravi, a tal punto che un membro della Corte costituzionale ha dato le dimissioni e che il giudice relatore delle sentenze definitive 14, 15 e 16 del 2008, a testimonianza del proprio disaccordo, non le ha firmate.

La sentenza16, inparticolare, dichiara che:

  • i referendum elettorali sono ammissibili.
  • i referendum elettorali devono proporre domande omogenee e chiare.

Nel caso specifico infatti non è stato proposto un solo referendum, bensì due separati, in modo tale che ciascun votante non fosse obbligato a essere favorevole o contrario ad entrambi.

  • le leggi elettorali sono indispensabili e indefettibili perciò i referendum elettorali non possono avere ad oggetto una legge nella sua interezza, ma possono contenere solamente richieste referendarie parziali.
  • sono accettati i referendum popolari di tipo manipolativo, ovvero quelli che, oltre ad abrogare una determinata parte della legge elettorale, ne propongono una nuova in sostituzione.
  • il referendum proposto non può essere tacciato di incostituzionalitĂ  in sede di controllo di ammissibilitĂ  da parte della Corte costituzionale, in quanto la possibilitĂ  che una sola forza ottenga la maggioranza dei seggi in Parlamento è presente anche nella legge elettorale attualmente vigente.
  • la Cortecostituzionale, chiamandosi fuori dalla possibilitĂ  di dichiarare incostituzionale tale proposta referendaria, invita comunque il Parlamento a rivedere tale legge elettorale, che presenta innegabili problematiche.

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