Il Consiglio europeo

Il Consiglio europeo è costituito dal presidente della Commissione europea e dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, assistiti dai ministri degli affari esteri e da un membro della Commissione. Tale consiglio si riunisce almeno due volte l’anno ed è tenuto a presentare al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni e una relazione scritta annuale relativa ai progressi compiuti dall’Unione.

Il Consiglio europeo possiede un ruolo politico e ampi poteri di direttiva che lo portano a identificare aree ed obbiettivi comuni della cooperazione, favorendo l’informazione reciproca, la consultazione e la cooperazione sistematica.

 Il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo, composto da 785 membri, viene eletto a suffragio universale diretto, secondo sistemi elettorali diversi da Stato a Stato.

Tra le molteplici funzioni svolte dal Parlamento europeo le principali sono quelle di stimolo e di controllo nei confronti degli organismi dell’Unione, a cui si aggiunge quella di decidere sul bilancio delle Comunità. Il Parlamento può disporre di due differenti procedure, la procedura di cooperazione e consultazione , con cui esprime il proprio parere in alcune materie, e la procedura di codecisione , con cui partecipa alla formazione delle decisioni sulle norme comunitarie.

  Il Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, ovvero l’organo decisionale dell’Unione europea, è composto dai presidenti dei governi o dai ministri competenti sulle tematiche trattate e viene presieduto a turno di sei mesi da ciascuno Stato membro.

Il Consiglio esercita tutti i poteri normativi e di cooperazione della Comunità e delibera sulle nomine della Commissione, a cui, in alcuni casi, può delegare i propri poteri. Svolge inoltre funzioni deliberative, con riferimento agli atti più importanti della vita della Comunità (approva i regolamenti, le direttive, le raccomandazioni).

 La Commissione europea

La Commissioneeuropea è attualmente composta da 27 membri che vengono designati dal Consiglio dei ministri, ovvero dai rispettivi governi, dopo la nomina sempre ad opera del Consiglio dei ministri del Presidente della Commissione che, con il Trattato di Lisbona, dovrebbe rappresentare la maggioranza. I suoi commissari, eletti con un mandato di cinque anni, partecipano alle deliberazioni a titolo individuale, ovvero senza ricevere istruzioni dai rispettivi governi.

La Commissione, organo prettamente esecutivo dell’Unione europea, persegue gli interessi generali (sovranazionali) dell’Unione, disponendo di poteri normativi per attuare le politiche approvate dal Consiglio dei ministri, e svolge un opera di mediazione tra Parlamento e Consiglio dei ministri, essendo tenuto a garantire tra l’altro l’applicazione delle disposizioni dei Trattati.

Trala Commissionee il Parlamento europeo esiste uno stretto rapporto di collaborazione, sottolineato dal fatto che hanno la stessa durata del mandato e che i membri della Commissione, uno volta eletti, debbano essere sottoposti al voto di approvazione del Parlamento.

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