I caratteri delle norme giuridiche, secondo una tradizionale affermazione, sono i seguenti:

  • la generalità, sulla quale non tutti sono d’accordo in quanto non è detto che la norma debba contenere sempre una previsione generale.
  • l’astrattezza, requisito fondamentale, che permette che la norma esamini la possibilità di una condotta futura.
  • la novità, altro requisito fondamentale, intuitivo secondo il principio della relatività del diritto.
  • l’imperatività/coazione, che prevede che accanto alla norma che contiene un precetto ci sia una norma che contiene la relativa sanzione. Secondo tale carattere le norme si suddividono ulteriormente in perfette, meno che perfette e imperfette.

Le norme giuridiche si suddividono poi in vari tipi:

  • le norme imperative/ cogenti: contengono comandi.
  • le norme permissive: attribuiscono la facoltà di comportarsi in un certo modo.
  • le norme dispositive: vengono osservate solo se le persone a cui sono destinate non decidono di comportarsi diversamente.
  • le norme suppletive: regolano le materie nei punti in cui manca la volontà dei soggetti.
  • le norme finali (oneri): devono essere osservate solo da chi voglia ottenere un determinato vantaggio.
  • le norme programmatiche: si limitano all’indicazione di scopi generali.

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