L’art. 2497 fonda il principio di responsabilità, attribuita dall’ordinamento alle società o enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime. L’art. 2497, sottolineando quanto detto (co. 1):
- stabilisce che tale attività, qualora sia condotta in violazione dei principi predetti, comporta una responsabilità della società (o ente) che la esercita. Tale responsabilità, considerata extracontrattuale, si pone tanto nei confronti dei soci delle società soggette alla direzione e coordinamento, quanto nei confronti dei creditori di tali società.
- non vi è responsabilità quando il danno risulta:
- mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività.
- integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Viene in tal modo a configurarsi una sorta di legittimazione a posteriori di un’attività che, secondo i principi indicati, non sarebbe consentita.
L’art. 2497 coinvolge in una responsabilità solidale (co. 2):
- chi abbia preso parte al fatto lesivo (es. amministratori della società esercente la direzione, socio di maggioranza della holding che abbia informalmente coordinato a proprio vantaggio l’opera degli amministratori).
- chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio, nei limiti del vantaggio conseguito (es. società-sorella cui siano state trasferite risorse proprie dell’altra).
Un limite di carattere generale all’esercizio dell’azione di responsabilità, tuttavia, è costituito dall’eventualità che il socio o il creditore della società soggetta a direzione o a coordinamento siano stati da quest’ultima soddisfatti, ossia che sia stato risarcito il socio e pagato il creditore (co. 3).
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, l’azione spettante ai creditori è esercitata rispettivamente dal curatore, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario (co. 4).
Il riferimento alla attività di direzione e coordinamento richiama una situazione di fatto che il legislatore tende a ravvisare in due diverse situazioni:
- nell’esistenza di una posizione di formale controllo o, comunque, tale da imporre la necessità di includere la società nel bilancio consolidato.
- nell’esistenza di rapporti diversi, facenti capo ad intese contrattuali (gruppi orizzontali).