Accanto ai doveri si pongono i poteri:

  • i sindaci, anche individualmente, possono procedere ad atti di ispezione e di controllo, e nel far questo possono anche avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste (art. 2403 bis co. 1). L’organo amministrativo, tuttavia, può rifiutare ad ausiliari e dipendenti l’accesso a informazioni riservate.
  • il collegio può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari (co. 2). Tale potere, piuttosto ovvio, è stato esteso con riferimento alle società controllanti, sino allo scambio di informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministratore e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.

L’art. 2409 septies prevede che il collegio sindacale scambi con i soggetti incaricati del controllo contabile le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.

  • il collegio sindacale ha il potere, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, di convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406). Più in generale, il collegio ha il potere-dovere di esercitare una funzione sostitutiva nei doveri omessi dagli amministratori.
  • il collegio sindacale ha il potere di impugnativa tanto delle deliberazioni assembleari, quanto di quelle del consiglio di amministrazione.
  • il collegio sindacale assume poteri di amministrazione attiva qualora l’intero consiglio di amministrazione venga meno fintanto che non sia ricostruito.

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