Azioni riscattabili
La possibilità di emettere azioni riscattabili è implicita nell’ampia autonomia statutaria e viene confermata dall’art. 2437 sexies, il quale applica alla determinazione del valore di riscatto quanto gli artt. 2437 ter e 2437 quater dispongono in merito alla liquidazione delle azioni al socio recedente.
La differenza rispetto alla clausola di riscatto risiede nel fatto che qui la riscattabilità è inerente al titolo, essendo statutariamente prevista non in via generale, ma con riferimento a determinate azioni o categorie di azioni. Dato che tale caratteristica può essere tagliata trasversalmente su più categorie di azioni, le azioni riscattabili vengono considerate una pseudo-categoria piuttosto che una speciale categoria vera e propria.
Problemi nascenti dall’obiettivazione della partecipazione sociale
La invenzione dell’obiettivazione della partecipazione sociale nel bene-azione presenta una serie di inconvenienti, connessi al fatto che, in tal modo, si rende possibile alla società di divenire socia di se stessa. Dal momento che tale fenomeno può facilmente dar luogo ad un’apparenza di ricchezza, le legge vieta, o almeno limita, operazioni di questo tipo.