La legge stabilisce dei rigorosi limiti ai benefici che i promotori possono riservarsi. Tali benefici, infatti, possono essere rappresentati unicamente da una speciale partecipazione agli utili netti risultanti dal bilancio, la quale non deve essere complessivamente superiore al decimo degli stessi, e non deve avere una durata superiore a cinque anni (art. 2340 co. 1). La stipulazione di qualsiasi altro beneficio è nulla (art. 2340 co. 2), mentre la stipulazione di una partecipazione maggiore per entità o per durata è efficace solo nei limiti legali.

Questi limiti, tuttavia, valgono solo per i benefici pattuiti con l’atto costitutivo, non invece per quelli concessi successivamente ( possono riservarsi nell’atto costitutivo ): lo scopo della norma, infatti, è di impedire ai promotori di sfruttare la loro posizione per ottenere dei vantaggi sproporzionati ed eccessivi, posizione questa che esiste evidentemente solo fino al momento in cui la società è costituita.

 L’art. 2341 dispone che i benefici consistenti per i promotori possono essere previsti anche a favore dei soci fondatori, tuttavia, tale articolo richiama solo il co. 1 del precedente. A differenza dei promotori, quindi, i fondatori possono riservarsi anche un altro genere di benefici.

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