Gli accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato (art. 2321).
È quindi necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
- che dal bilancio risultino degli utili.
- che gli accomandanti li abbiano riscossi.
La legge si arresta solo di fronte al fatto compiuto, quindi, se gli utili non sono ancora stati distribuiti, è possibile, ratificando il bilancio, impedirne la distribuzione.
- che vi sia un bilancio regolarmente approvato.
- che al momento della riscossione essi fossero in buona fede.
Se, al contrario, la riscossione è avvenuta in mala fede o senza che gli utili risultassero da bilancio regolarmente approvato, allora è ammesso l’obbligo alla restituzione.
Poiché la distribuzione di utili fittizi è un illecito degli amministratori, è da ritenere che essi siano tenuti a risarcire il danno subito dalla società.