La posizione dei creditori sociali si desume indirettamente da quella dei soci. Essi hanno diritto di agire in prima linea sui beni sociali, e in secondo luogo, dopo l’escussione dei medesimi, di colpire per il residuo insoddisfatto i beni personali di qualsiasi socio.
Nella società in nome collettivo, la legge tutela in modo rigoroso l’interesse dei creditori sociali all’intangibilità del capitale sociale, e lo fa attraverso due principi (art. 2303):
- non possono ripartirsi somme tra i soci se non per gli utili realmente conseguiti (co. 1).
- se si verifica una perdita del capitale sociale, non possono distribuirsi utili fino a che non si ristabilisca il pareggio od il capitale sociale sia ridotto in misura corrispondente (co. 2).
Dato che l’applicazione di queste norme suppone che si faccia annualmente l’inventario, l’art. 2303 si integra con la disposizione che fa obbligo di tenere le scritture contabili (art. 2302), fra le quali appunto il libro degli inventari.
L’efficienza di tale regola è assicurata mediante sanzioni penali a carico degli amministratori, nonché dalle norme sulla riduzione del capitale sociale.