A seconda dell’oggetto del consorzio, questo:
- può svolgere la sua attività ponendo in essere rapporti limitati all’ambito dei consorziati.
- può instaurare rapporti con il mondo esterno.
Per questo secondo tipo di organizzazione si parla di consorzi con attività esterna. Rispetto a questi l’art. 2612 prescrive che se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi, un estratto del contratto, entro trenta giorni dalla stipulazione, deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove l’ufficio ha sede. La legge, quindi, si preoccupa essenzialmente di due aspetti:
- quello della rappresentanza: l’art. 2612 richiede che l’estratto del contratto, tra le altre cose, indichi le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri (n. 4). L’art. 2613 aggiunge che i consorzi possono essere convenuti in giudizio di persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone .
- quello della responsabilità per debiti: l’art. 2614 stabilisce che i contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile , sancendo inoltre che per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo .
L’art. 2615 distingue tra:
- le obbligazioni assunte in nome del consorzio, delle quali risponde esclusivamente il fondo consortile (co. 1)
- le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, per le quali è prevista la responsabilità solidale del fondo consortile e dei singoli consorziati (co. 2). Se il consorziato sia divenuto insolvente, il suo debito si ripartisce fra tutti gli altri in proporzione alle quote.
L’art. 2615 bis prevede inoltre che entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio devono redigere una situazione patrimoniale, depositandola presso l’ufficio del registro delle imprese.
È ormai pacificamente ammesso che il consorzio può assumere la qualità di imprenditore ed essere, quindi, conseguentemente dichiarato fallito.