Quando un soggetto è incapace di agire, chi agisce al suo posto sono i rappresentanti legali, i quali possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti eccedenti tale ordinaria amministrazione possono infatti essere compiuti solo in caso di necessità o di utilità evidente, elementi questi che devono essere accertati dall’autorità giudiziaria, la quale deve poi autorizzare al compimento dell’atto.
È intuitivo che l’applicazione di queste regole rende di fatto impossibile l’esercizio di un’attività commerciale nell’interesse del minore, e questo per due motivi:
- l’alea inerente all’ambito commerciale esclude che l’attività possa essere di utilità evidente.
- le varie autorizzazioni che devono essere richieste impediscono all’attività di svolgersi con quella scioltezza che condiziona la proficuità dell’operazione commerciale.
Tale situazione, tuttavia, non appare raccomandabile nell’ipotesi specifica in cui l’incapace divenga titolare di un’azienda commerciale per successione ereditaria o testamento, dal momento che in questo caso la continuazione dell’impresa non presenta quell’incertezza che, al contrario, è insita nell’inizio di un’impresa. Viene quindi data la possibilità di autorizzare il rappresentante legale a continuare l’esercizio dell’impresa commerciale nell’interesse dell’incapace. In questo caso, tuttavia, il Tribunale non autorizza il compimento di singoli atti, ma, in via generale ed astratta, il compimento di tutti gli atti relativi all’impresa, allargando quindi i poteri del rappresentante legale.