La decisione del ricorso deve normalmente essere richiesta con un’apposita istanza, la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso (art. 71 co. 1). In caso di urgenza, la parte può chiedere al presidente del Tar di anticipare la fissazione dell’udienza rispetto al normale ordine cronologico attraverso l’istanza di prelievo (co. 2).
L’art. 72 assegna priorità nella fissazione dell’udienza per i ricorsi la cui decisione dovrebbe essere più celere, perché concernono una sola questione di diritto e le parti concordano sui fatti rilevanti per la controversia.
In seguito alla presentazione dell’istanza, il Presidente fissa l’udienza di discussione del ricorso, di cui deve essere data comunicazione alle parti con un preavviso pari ad almeno sessanta giorni (art. 71 co. 5). Per evitare che eventuali misure cautelari possano produrre effetti per un tempo indeterminato, il codice ha stabilito che l’ordinanza del Tar che disponga una misura cautelare deve fissare anche l’udienza di discussione.
Le parti costituite possono depositare documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie conclusionali fino a trenta giorni prima e memorie di replica fino a venti giorni prima (art. 73 co. 1). Nell’udienza (pubblica ex art. 87 co. 1) ciascuna delle parti può intervenire, attraverso il proprio difensore, per illustrare sinteticamente le proprie ragioni (co. 2).
Una volta conclusa la discussione, il Tar, se non ritiene di dover adottare pronunce interlocutorie o istruttorie, procede alla decisione del ricorso e pronuncia sentenza:
- quando il ricorso risulti manifestamente fondato o infondato, inammissibile, improcedibile o irricevibile, il giudice può decidere il ricorso con una sentenza in forma semplificata (art. 74), le quali si caratterizzano per una motivazione sintetica, incentrata sui soli profili decisivi della vertenza o costituita dal rinvio a precedenti pronunce in vertenze analoghe. Occorre comunque sottolineare che la previsione di una motivazione semplificata incide sull’ampiezza delle argomentazioni del giudice, ma nulla toglie all’esigenza della loro adeguatezza rispetto alla domanda e alla decisione (principi fondamentali del processo).
La sentenza in forma semplificata, peraltro, è prevista anche in alcune materie complesse, indipendentemente da ogni carattere manifesto della decisione (es. sentenza in esito al ricorso per l’accesso a documenti amministrativi ex art. 116). In questi casi la previsione e della sentenza semplificata risponde a esigenze di celerità nella definizione del giudizio;
- quando sia possibile la decisione del ricorso in esito all’istanza cautelare (art. 60), la sentenza può intervenire prima che siano scaduti tutti i termini concessi dalla legge alle parti per l’esercizio dei loro poteri di difesa. Per la decisione del ricorso è sufficiente che sia verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e che siano decorsi almeno venti giorni dall’ultima notifica del ricorso. Il codice, tuttavia, precisa che il collegio non può procedere alla decisione del ricorso se le parti dichiarino di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di giurisdizione o di competenza;
- in alcuni casi (es. estinzione del giudizio) il giudizio può essere definito con un decreto presidenziale, cui provvede lo stesso Presidente del Tar o un magistrato da lui delegato. Contro di esso le parti possono proporre opposizione al collegio, che decide in camera di consiglio con un’ordinanza suscettibile di appello.