La giustizia amministrativa è esercitata in primo grado dai Tribunali amministrativi regionali (Tar), presenti in ogni Regione e in alcuni casi (otto) anche in un capoluogo di Provincia, in secondo grado dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Nel 1984 nella Regione Trentino-Alto Adige sono stati istituiti un Tar con sede a Trento e una sua sezione autonoma a Bolzano, la quale esercita una competenza di carattere funzionale.

 I criteri generali di riparto della competenza sono i seguenti (art. 13):

  • sede: il Tar è competente per l’impugnazione di atti emessi da organi che hanno la loro sede nella sua circoscrizione;
  • efficacia (eccezione): se gli atti impugnati hanno effetti diretti (non indiretti o riflessi) che sono limitati al territorio di una regione o di una parte di essa è competente il Tar nella cui circoscrizione si producono gli effetti dell’atto, anche se si tratta di atti emanati da organi che hanno la loro sede in altre circoscrizioni. In ogni altro caso di giudizi concernenti atti amministrativi è competente il Tar Lazio, se si tratta di atti statali, e il Tar nella cui circoscrizione ha sede l’ente, se si tratta di atti di altre amministrazioni.

Tale criterio non è tuttavia ritenuto applicabile nel caso nel caso di impugnazioni di atti di enti locali o di organi periferici di amministrazioni nazionali. In questo caso, al contrario, viene applicato il criterio della sede dell’organo che ha emanato l’atto, senza la necessità di verifiche sull’efficacia dell’atto stesso;

  • pubblico impiego (criterio speciale): per i ricorsi proposti in materia di pubblico impiego dal personale in servizio è competente il Tar nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio del pubblico dipendente. Tale criterio, tuttavia, non è ritenuto applicabile quando sono impugnati atti di un ente ultraregionale che abbia un contenuto inscindibile diretto alla generalità dei dipendenti (es. atti normativi).

Nel caso di ricorso proposto da più ricorrenti (cumulo soggettivo), la competenza del Tar periferico in base al criterio dell’efficacia o del pubblico impiego presuppone che per tutti i ricorrenti l’atto impugnato esaurisca la sua efficacia nell’ambito della circoscrizione del Tar o che tutti i ricorrenti prestino servizio presso uffici con sedi comprese nella circoscrizione del Tar. Nel caso di ricorso proposto contro atti connessi (cumulo oggettivo), di cui uno presupposto e l’altro applicativo del primo, e la cui impugnazione in astratto rientrerebbe nella competenza di Tar diversi, l’esigenza di assicurare l’unicità del giudizio ha indotto a ritenere competente il Tar Lazio, ogniqualvolta fossero state formulate nei confronti dell’atto presupposto censure idonee ad investire anche l’atto applicativo. I tre criteri generali sulla competenza, comunque, hanno carattere inderogabile (art. 16 co. 1): la loro violazione può essere rilevata di ufficio dal Tar, con ordinanza impugnabile avanti al Consiglio di Stato con regolamento di competenza, e può costituire motivo di appello. Quando il Tar dichiara la propria incompetenza provvede con ordinanza, che indica anche quale sia il Tar ritenuto competente (co. 2). Se la causa viene riassunta tempestivamente (trenta giorni) avanti al giudice indicato, il giudizio prosegue (co. 3) e non matura alcuna decadenza.

 La regola dell’inderogabilità della competenza è stata introdotta nelle ultime fasi di redazione del codice del processo amministrativo. Le ipotesi di competenza funzionale (art. 14) si caratterizzano non tanto per l’inderogabilità della competenza, quanto per il fatto che la competenza territoriale del Tar si fonda in questi casi su norme speciali e non sui criteri generali descritti. I casi di competenza funzionale, in particolare, rispecchiano la tendenza di assegnare al Tar Lazio varie controversie in relazione al coinvolgimento di interessi generali e non frazionabili (es. espulsione di stranieri extracomunitari) o di particolare delicatezza per gli interessi locali coinvolti (es. impianti di energia nucleare). Sebbene la Corte costituzionale non abbia mai ravvisato una violazione di principi costituzionali nelle norme che derogano all’ordinamento della competenza, l’importanza di tali disposizioni finisce con l’attribuire al Tar Lazio un ruolo di preminenza che non sembra trovare riscontro nell’art. 125 Cost.

 Nel giudizio di primo grado, fino a quando non sia intervenuta una sentenza, l’incompetenza del Tar può essere dedotta dalla parte con regolamento di competenza (art. 15), proposto con istanza notificata alle altre parti e depositata nei successivi quindici giorni presso il Consiglio di Stato. Questo decide con ordinanza, vincolante per i Tar, nella quale indica quale Tar sia competente. Se il giudizio viene riassunto tempestivamente avanti al Tar indicato non si verifica alcuna decadenza. Anche qualora l’incompetenza sia rilevata di ufficio dal Tar le parti possono proporre regolamento di competenza avanti al Consiglio di Stato. In questo caso, tuttavia, il regolamento di competenza non è più uno strumento preventivo, ma diventa un mezzo di gravame.

 Per quanto riguarda il Consiglio di Stato, il riparto di competenze tra le sue sezioni giurisdizionali (IV, V e VI sezione) ha assunto a partire dal 1923 solo un rilevo interno. Tale Consiglio è quasi esclusivamente giudice di appello nei confronti delle pronunce dei Tar. Se la questione sottoposta può dar luogo a contrasti di giurisprudenza o risulta di particolare importanza, la sezione o il Presidente del Consiglio di Stato possono rimettere il ricorso all’Adunanza plenaria.

Nei confronti del Tar Sicilia l’appello va proposto al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (equiordinato al Consiglio di Stato), istituito con il d.lgs. n. 654 del 1948, in esecuzione di una previsione dello Statuto speciale.

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