Nel processo amministrativo si parla delle azioni di mero accertamento quando si fa riferimento ai diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva. Le azioni di mero accertamento a tutela di interessi legittimi, invece, sono escluse qualora sia possibile l’impugnazione di un provvedimento. Il codice non contempla un’azione generale di accertamento (si prevede solo una declaratoria della nullità di atti amministrativi), ma essa si ricava dai principi generali, essendo peraltro sostenuta da un’ampia giurisprudenza:
- nelle vertenze tra privati, l’azione di accertamento realizza frequentemente come utilità quella di risolvere situazioni di incertezza rispetto ad una situazione giuridica;
- nelle vertenze con l’amministrazione, si deve considerare anche il principio di cui all’art. 4 co. 2 della l. n. 2248 del 1865, secondo cui l’amministrazione è sempre tenuta a conformarsi al giudicato. A prescindere dalla tipologia dell’azione esperita (condanna o accertamento), quindi, l’amministrazione realizzare l’attività necessaria per adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. In caso di inosservanza del dovere di conformarsi al giudicato da parte dell’amministrazione, è esperibile il giudizio di ottemperanza, che assicura l’esecuzione della sentenza e di tutti gli obblighi che ne derivano (da tutela di accertamento a tutela esecutiva).
Un’azione di accertamento deve ammettersi anche quando la vertenza riguardi un provvedimento nullo (art. 21 septies della l. n. 241 del 1990), caso in cui non sarebbe invece ammissibile un’azione costitutiva: l’atto nullo non produce effetti giuridici mentre l’azione costitutiva presuppone sempre la suscettibilità dell’atto impugnato a produrre effetti giuridici. Il codice ha introdotto una disciplina specifica per l’accertamento di nullità di un provvedimento o di un atto amministrativo, per tutti i casi in cui la relativa controversia sia di competenza del giudice amministrativo (art. 31 co. 4). In particolare si prevede che il relativo ricorso vada proposto nel rispetto del termine di decadenza di 180 giorni, scaduto il quale, tuttavia, l’atto nullo rimane improduttivo di effetti giuridici