La conclusione che l’interesse legittimo rappresenta una figura di diritto sostanziale consente di precisare alcune affermazioni:
- l’interesse legittimo non nasce per effetto della sua lesione da parte di un potere dell’amministrazione, essendo configurabile a partire dal momento in cui si realizzano i presupposti per il procedimento;
- l’interesse legittimo non nasce per effetto della mera titolarità di un potere, sebbene non sia necessario che il potere sia già stato esercitato. Devono semplicemente sussistere le condizioni in presenza delle quali l’esercizio del potere sia doveroso;
- non assume rilevanza che il cittadino, rispetto al potere dell’amministrazione, possa derivare una posizione di vantaggio o di svantaggio (es. di fronte al provvedimento di rilascio di un’autorizzazione sussistono simmetricamente entrambe le posizioni).
Occorre a questo punto chiarire quale sia il bene della vita che costituisce una componente di tutte le posizioni soggettive di diritto sostanziale. In particolare si tratta di capire in che cosa vada identificato il bene della vita alla cui realizzazione tende anche l’interesse legittimo:
- il bene della vita non si identifica con l’interesse alla legittimità dell’azione amministrativa, perché essa può al massimo essere concepita come l’oggetto di un interesse generico, comune a tutti i cittadino, e non come l’oggetto di una posizione soggettiva qualificata;
- secondo una certa concezione occorre distinguere tra due ordini di interessi:
- l’interesse materiale, proprio del titolare dell’interesse legittimo ma esorbitante dalla rilevanza riconosciuta dall’ordinamento all’interesse legittimo stesso (es. interesse ad un esito positivo del concorso pubblico);
- l’interesse legittimo vero e proprio, di cui il primo costituirebbe solo un presupposto di fatto e che sarebbe passibile di tutela (es. interesse alla legittimità delle procedure concorsuali).
Questa concezione viene tuttavia criticata perché, configurando l’interesse legittimo come un interesse strumentale, lo rappresenterebbe solo in una serie di utilità secondarie (es. partecipazione al concorso);
- secondo un’altra concezione l’interesse materiale non deve essere considerato come un elemento pregiuridico, estraneo all’interesse legittimo, ma come una componente essenziale, che si identifica proprio con il bene della vita cui l’interesse legittimo è funzionale (es. il concorrente che impugna l’esito negativo del concorso fa valere il suo interesse all’esito positivo dello stesso). L’interesse legittimo, per questo aspetto, può essere accostato ad una chance che viene riconosciuta dall’ordinamento.