Dopo il 1924 la disciplina della giurisdizione amministrativa rimase sostanzialmente immutata per oltre settanta anni. Anche l’entrata in vigore della Costituzione, in linea di massima, determinò mutamenti limitati. L’incidenza delle norme costituzionali rispetto alla giustizia amministrativa fu colta solo in un secondo momento, e forse neppure in modo completo: alcune disposizioni erano considerate come poste a garanzia dell’assetto precedente, mentre altre, palesemente innovative, erano comunque ritenute poco incisive.
Le innovazioni più evidenti dell’ordinamento repubblicano furono le seguenti:
- il d.l. n. 642 del 1948 istituì una VI Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;
- il d.lgs. n. 654 del 1948 introdusse il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, organo equiordinato al Consiglio di Stato con funzioni consultive e giurisdizionali;
- con lo sviluppo dell’incidenza dei principi costituzionali, la Corte costituzionale dovette intervenire dichiarando l’illegittimità di alcune giurisdizioni speciali la cui disciplina non garantiva adeguatamente l’indipendenza dei giudici (es. Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale);
- la l. n. 1034 del 1971 introdusse i Tribunali amministrativi regionali nei capoluoghi di ciascuna Regione. Tali tribunali sono giudici amministrativi di primo grado, dotati di competenza generale per le controversie per gli interessi legittimi e per quelle su diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva. L’appello contro le sentenze del TAR va proposto al Consiglio di Stato, organo che si configura quindi come giudice amministrativo di secondo grado;
- il d.p.r. n. 1199 del 1971 predispose per la prima volta una disciplina organica dei ricorsi amministrativa.