I mezzi diplomatici di soluzione delle controversie si distinguono dai mezzi giurisdizionali in quanto tendono esclusivamente a facilitare l’accordo delle parti. Essi, di conseguenza, non hanno carattere vincolante per le parti, essendo sempre il compromesso tra le opposte pretese a costituire l’oggetto della controversia:
- negoziati: l’accordo può essere facilitato da negoziati diretti tra le parti medesime, i quali costituiscono il mezzo più semplice di soluzione diplomatica delle controversie;
- mediazioni e buoni uffici: quando l’accordo prevede l’intervento di uno Stato terzo o anche di un organo supremo di uno Stato o di un’organizzazione si parla di mediazioni o di buoni uffici. La differenza tra i due mezzi, peraltro, resta più teorica che pratica: con i buoni uffici ci si limita ad indurre le parti della controversia a negoziare, mentre con la mediazione la partecipazione del terzo nelle trattative si presenta maggiormente attiva;
- conciliazione: la forma diplomatica più evoluta e più vicina all’arbitrato è la conciliazione. Le Commissioni di conciliazione, di solito composte da individui e non da Stati, hanno il compito di esaminare la controversia in tutti i suoi aspetti, accertando i fatti e formulando una proposta di soluzione, proposta comunque che le parti sono libere di accettare o meno. Spesso il ricorso alla conciliazione è previsto come obbligatorio con la conseguente possibilità , per uno degli Stati contraenti, di dare unilateralmente l’avvio alla procedura conciliativa (es. artt. 65 ss. della Convezione di Vienna sul diritto dei trattati).
 Ai mezzi diplomatici vanno riportate anche quelle procedure di soluzione delle controversie a carattere non vincolante che si svolgono in seno ad organizzazioni internazionali. Si tratta della funzione conciliativa delle organizzazioni internazionali, che assume una particolare importanza in seno all’ONU e alle organizzazioni regionali. La funzione conciliativa comprende le stesse procedure appena esaminate, ma ha come caratteristica particolare il fatto di svolgersi in un quadro istituzionale. Le procedure, quindi, devono conformarsi alle regole statutarie proprie di ogni singolo organo, potendo sfociare in atti produttivi di effetti peculiari (es. raccomandazioni).
 Obbligo degli Stati di risolvere con mezzi pacifici le loro controversie
I mezzi diplomatici, insieme ai mezzi giurisdizionali, esauriscono i mezzi pacifici di soluzione delle controversie. L’art. 2 par. 3 della Carta delle NU stabilisce che gli Stati membri hanno l’obbligo di risolvere le loro controversie con mezzi pacifici. L’art. 33 par. 1 specifica che le parti di una controversia hanno l’obbligo di perseguire una soluzione mediante negoziati, inchieste, mediazioni, conciliazioni, arbitrati, regolamenti giudiziali, ricorsi ad organizzazioni internazionali o ad altri mezzi pacifici di loro scelta (diritto internazionale generale).