Con Giustiniano si arriva alla massimizzazione della ideologia assolutistica e codificatoria: è allora palese la differenza tra le sue enunciazioni e quelle giulianee nonché le concezioni interpretative dei giuristi medio-classici. Leggendo la parte iniziale del S 18 della Cos. “Tanta” (p.74,l) , si nota che Giustiniano sottolinea che poiché la realtà non è mai “immobile e finita”, può accadere che emergano situazioni nuove “quae adhuc laqueis non sunt innodata” (“che ancora non sono annodate nei vincoli di legge): in questo caso si deve chieder rimedio all’Imperatore (che Dio ha preposto alle cose umane affinchè egli provvedesse a correggere ed appianare ogni situazione che emerge come nuova). Nella rappresentazione giustinianea le nuove situazione e lacune possono esser colmate dall’interpretazione delle sole leggi imperiali: il diritto è quindi chiuso in un sistema normativo, in cui unica fonte del diritto è la legge e unico “creatore” di diritto è l’Imperator. Giustiniano però sente l’esigenza di trovare un precedente storico, appoggiandosi quindi all’autorità di Giuliano e ai criteri che questi avrebbe indicato per l’integrazione delle norme e collegando a questi stessi richiami antichi la composizione definitiva dell’editto e la norma adrianea sulle regole da seguire quando si prospettassero situazioni in esso non regolate. Secondo Gallo e Vacca però, il giurista Triboniano nel redigere la Tanta, avrebbe comunque sacrificato i dati storici relativi ai testi giulianei sull’integrazione delle norme con un’interpretazione che ne modificava radicalmente senso e contenuto. Allo stesso modo Gallo sottolinea che i compilatori giustinianei abbiano compreso la “svolta adrianea” meglio che la dottrina romanistica moderna (nella sua essenza di inizio del percorso che porterà la norma imperiale ad esser fonte primaria).

Problemi sulla Dedoken. Questa costituzione sostiene che Adriano pose un limite ad un’applicazione meramente analogica dell’editto : questo limite avrebbe poi avuto implicazioni sulla interpretatio del periodo classico. Vacca è d’accordo con Gallo quando sostiene che ci fu una modifica del testo della costituzione di promulgazione del Digesto nella successiva Tanta. Vacca ritiene possibile che Giuliano abbia suggerito ad Adriano il criterio: questo è compatibile con quanto dal giurista affermato in tema di leggi/senatoconsulti (D 1.3.12). Tuttavia ciò non portò limite per l’interpretatio e di ciò dà notizia Giustiniano sempre nella Tyanta (l.p78).

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